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Autore: mondolavoro

Malattia: sì ad attività extralavorative se non pregiudicano la guarigione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° agosto 2016, n. 15982, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice sorpresa a svolgere attività extralavorative durante il periodo di malattia se le condotte poste in essere non sono tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, non trattandosi di attività richiedenti particolari sforzi né lunga permanenza in piedi, così da non pregiudicarne la guarigione.

 

Patto di prova e licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 agosto 2016, n. 16214, ha stabilito che la proroga del periodo di prova inviata tramite e-mail al datore di lavoro, pertanto non sottoscritta dal lavoratore, non è valida; di conseguenza il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova senza addurre alcun giustificato motivo. La forma scritta del patto di prova, infatti, è richiesta ad substantiam e tale requisito deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. In difetto della forma scritta, il patto di prova deve ritenersi nullo. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato durante la proroga, in quanto il patto difettava della sottoscrizione della lavoratrice.

Assenza ingiustificata per godimento ferie non autorizzate

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 giugno 2016, n.12205, ha deciso che il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto, che deve essere condotto non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo e intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art.2119 cod.civ. alla fattispecie concreta (nella specie, il fatto che il lavoratore avesse ottenuto, o anche solo richiesto preventivamente, l’autorizzazione alle ferie, non poteva non essere rilevante nel valutare in primo luogo la natura ingiustificata dell’assenza, ma anche la sua gravità, anche tenendo conto del principio di buona fede e correttezza cui deve improntarsi la condotta del datore di lavoro, in relazione a un richiesta di ferie che era motivata con riferimento a esigenze obiettive e che ebbe come unica risposta formale la contestazione dell’assenza ingiustificata).

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