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Autore: mondolavoro

Licenziamento disciplinare: sanzioni post riforma Fornero

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 agosto 2016, n. 16217, ha deciso che il datore di lavoro può irrogare la sanzione espulsiva anche nel caso in cui il Ccnl preveda per una determinata tipologia di condotte una sanzione conservativa. Ai sensi dell’articolo 2106 cod. civ., il giudizio di proporzionalità della sanzione rimane principio di carattere generale, di portata ampia, che connatura e condiziona il potere disciplinare. Ciò sussiste anche dopo la riforma Fornero, in particolare nel caso in cui la specifica e particolare condotta oggetto di contestazione non rinvenga determinata previsione nel novero dei fatti per i quali è prevista dal contratto collettivo o dal codice disciplinare, l’applicazione di una sanzione conservativa.

Licenziamento per gmo: onere di allegazione e onere probatorio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 giugno 2016, n.12101, ha deciso che è onere del lavoratore, in quanto creditore della reintegra, provare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto dal licenziamento intimatogli e allegare l’altrui adempimento, consistente nell’illegittimo rifiuto del datore di proseguire il rapporto di lavoro in assenza di una giusta causa o giustificato motivo. È onere del datore di lavoro, invece, allegare e dimostrare il fatto estinti-vo del diritto azionato, ossia l’effettiva esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso. Il datore di lavoro, quindi, ha l’onere di allegare e provare la soppressione del reparto o della postazione lavorativa cui era adibito il dipendente licenziato (non è sufficiente un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale), l’impossibilità di un’utile riallocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate, l’assenza di nuove assunzioni, per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento, di lavoratori addetti a mansioni equivalenti, per il tipo di professionalità richiesta, a quelle espletate dal dipendente licenziato. In conclusione, l’onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, in quanto chi ha l’onere di provare un fatto primario ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione, pertanto non incombe sul lavoratore l’onere di segnalare postazioni di lavoro, analoghe a quella soppressa e alla quale era adibito, cui essere utilmente riallocato.

Invio telematico certificato di malattia: il lavoratore deve verificarne l’esito

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 luglio 2016, n.15226, ha deciso che deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata inflitta al dipendente dopo che il certificato medico attestante la sua malattia non risulti mai pervenuto all’Inps mediante invio telematico, mancando la prova che il sanitario abbia almeno tentato la spedizione, dovendo ritenersi che la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’Istituto previdenziale esonera unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza e aggiungere che il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare.

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