Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello dell’11 aprile 2016, n.13, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al preavviso nella richiesta di congedi parentali, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.80/15.
Il quesito riguarda due aspetti:
- se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni;