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Autore: mondolavoro

Nuova procedura per le dimissioni: le indicazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.12 del 4 marzo, ha offerto chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica di dimissioni, in vigore dal prossimo 12 marzo.

La nuova disciplina, che si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione di: rapporti di lavoro domestico; recesso in sedi c.d. protette; recesso durante il periodo di prova; dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino; rapporti di lavoro marittimo; rapporti di lavoro nella P.A..

Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno.

Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Entro il 12 marzo 2016 sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro il modello utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti intermediari cui il lavoratore può rivolgersi: patronati; organizzazioni sindacali; enti bilaterali; commissioni di certificazione.

La circolare, dopo aver indicato le modalità tecniche di compilazione e trasmissione del modulo, precisa che la compilazione del modello sarà illustrata anche in un video-tutorial, reso disponibile sul proprio sito, che mostra le diverse fasi di compilazione, sia nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal lavoratore e sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per inoltrare eventuali quesiti.

Superamento comporto: l’aspettativa post malattia è periodo neutro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2016, n.3297, ha deciso che, nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale dei trentasei mesi previsti dalla disciplina collettiva, ma va considerato come periodo “neutro”, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo c.d. interno entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.

A conferma della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto.

Raccordo tra disciplina ammortizzatori sociali e Fondo di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4831 del 1° marzo, ha chiarito che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di integrazione salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti previsti dal D.I. n.83473/14, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.

È estesa anche alle aziende che rientrano nell’applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi la possibilità di scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni dei Fondi stessi.

In merito al computo dei rispettivi periodi di fruizione, viene chiarito che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.

Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, il Ministero riconosce all’azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l’unica limitazione dell’alternatività tra gli stessi. 

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