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Autore: mondolavoro

ASDI: i chiarimenti Inps

L’Inps, con circolare n. 47 del 3 marzo, ha offerto chiarimenti in tema di ASDI (Assegno di Disoccupazione). L’Istituto ricorda che sono destinatari dell’ASDI coloro che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata della stessa entro il 31 dicembre 2015. È inoltre previsto, per il primo anno di applicazione, che gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

Per la concessione dell’ASDI deve quindi essere soddisfatto uno dei seguenti due criteri:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18, non necessariamente figlio del richiedente;
  • età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.

Pertanto, presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI prima del termine naturale di durata della stessa.

Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • essere ancora in stato di disoccupazione; possedere un’attestazione Isee in corso di validità, con un valore pari o inferiore a € 5.000,00;
  • aver fruito dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
  • aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato previsto dal D.Lgs. n.150/15.

L’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

Per fruire dell’assegno di disoccupazione gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare in parola, per i quali, quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016.

Cartelle esattoriali Inps valide anche senza termine di opposizione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 febbraio 2016, n.2647, ha stabilito che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.49, D.P.R. n.602/73, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art.29, co.2, D.Lgs. n.46/99 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art.24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art.1, co.2, D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.

Stabilità 2016: i chiarimenti Inps sulle novità previdenziali

L’Inps, con circolare n.45 del 29 febbraio, ha offerto chiarimenti in relazione alle seguenti norme presenti nella Legge di Stabilità 2016:

  • proroga del termine di presentazione delle domande per i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto (art.1, co.279): è posticipato al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2015, il termine ultimo per la presentazione all’Inps della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività lavorativa;
  • regime sperimentale donna (art.1, co. 281): le lavoratrici hanno accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi e anagrafici, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta a consentire l’accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data. Detta facoltà di opzione è stata estesa dal co. 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’Ago 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
  • esclusione dalle penalizzazioni delle pensioni anticipate per soggetti con età inferiore a 62 anni (art.1, co.299): sono estese ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 le disposizioni impartite dall’art.1, co.113, L. n.190/14, di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all’art.24, co.10, terzo e quarto periodo, L. n.214/11 (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni), esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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