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Autore: mondolavoro

Cumulabili il riscatto del congedo parentale e della laurea

L’Inps, con circolare n.44 del 29 febbraio, ha offerto istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, come disposto dall’art.1, co.298, L. n.208/15.

L’abrogato co.2, art.14, D.Lgs. n.503/92, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ma alternativa. L’abrogazione del suddetto co.2 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. La cumulabilità opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, cioè le istanze di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Il regime di incumulabilità/alternatività continua invece ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016; le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora pendenti, dovranno invece essere definite d’ufficio come se presentate alla data del 1° gennaio 2016.

Art. 2103 cod.civ. ante Jobs Act: illegittimo il demansionamento senza accordo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 febbraio 2016, n.3485, ha stabilito che l’art. 2103 cod. civ., nella versione del testo applicabile alla fattispecie e antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 3, D.Lgs. n.81/15, consente all’imprenditore l’esercizio del potere conformativo della prestazione richiesto al lavoratore al fine di adeguare l’organizzazione alle mutevoli esigenze dell’impresa, ma a condizione che l’adibizione fosse a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. L’art.2103 cod. civ. nel testo vigente ratione temporis, commina la nullità di ogni patto contrario rispetto al divieto inderogabile di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, a differenza di quanto previsto dalla novella introdotta dal citato decreto legislativo, che consente mutamenti in pejus sia al potere unilaterale dell’imprenditore, anche abilitato dalla contrattazione collettiva, sia ad accordi individuali in sede protetta.

Garanzia Giovani: super bonus occupazione trasformazione tirocini

Il Ministero del Lavoro, con Decreto direttoriale n.16 del 3 febbraio, ha istituito, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, l’incentivo “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che, dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, assumano con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, un giovane che:

  • abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016;
  • all’inizio del percorso sia in possesso del requisito di NEET.

L’importo dell’incentivo è determinato in base allo schema allegato al decreto, nel limite di € 50.000,00 di spesa per ogni datore di lavoro. L’incentivo è erogato in 12 rate mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

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