L’INPS – con Messaggio del 19 febbraio 2024, n. 737 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennità di malattia per gli eventi di ricovero del lavoratore assicurato in caso di concomitante fruizione dell’assegno unico e universale per figli a carico.
Al riguardo, l’Istituto ha ritenuto di essere tenuto a continuare ad erogare, in caso di ricovero, l’indennità di malattia in misura intera anche ai lavoratori assicurati percettori di assegno unico.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Nota del 21 febbraio 2024, prot. n. 3337 – ha reso noto che la “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà”, attualmente riferita al reddito di cittadinanza (RdC), sarà oggetto di modifiche dovute all’introduzione della misura di contrasto alla povertà Assegno di Inclusione (AdI), che sostituisce il reddito di cittadinanza.
I nuovi dati relativi all’Assegno di Inclusione (AdI), entro la fine di febbraio, saranno disponibili sulla stessa piattaforma Tableau della “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà”.
Gli operatori già accreditati alla piattaforma “Dashboard per la programmazione locale” avranno automaticamente accesso ai dati relativi all’Assegno di Inclusione.
L’INPS – con Messaggio del 20 febbraio 2024, n. 755 – ha ricordato che, a decorrere dal 2024, è prevista una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come di seguito indicato:
23% per i redditi fino ad € 28.000;
35% per i redditi superiori ad € 28.000 e fino ad € 50.000;
43% per i redditi che superano € 50.000.
L’aliquota IRPEF del 23% è applicata fino allo scaglione di reddito pari ad € 28.000 – diversamente da € 15.000 previsti dalla normativa di cui al menzionato art. 11 del TUIR – ed è abolita l’aliquota del 25%.
L’importo mensile netto dell’assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.
Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.
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