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Autore: mondolavoro

Convertito in legge il Milleproroghe 2016

È stato convertito in legge, con l’approvazione definitiva da parte del Senato nella seduta del 24 febbraio, il testo del decreto Milleproroghe 2016, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito le disposizioni di maggior interesse contenute nel testo:

  • è prorogato al 2017 il versamento del ticket di licenziamento per lavoratori a tempo indeterminato effettuati in conseguenza di cambi di appalto e di licenziamenti nell’edilizia per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • per i contratti di solidarietà difensivi stipulati e richiesti prima del 24 settembre 2015 è previsto, per il solo anno 2016 e per massimo 12 mesi, un incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale relativo alla retribuzione persa in seguito della riduzione d’orario;
  • è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine entro il quale il Legislatore dovrà emanare il D.M. che, per i lavoratori pensionandi, disciplina la trasformazione del contratto in part-time, garantendo copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione persa e la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell’importo di contribuzione. Tale possibilità è stata estesa anche ai dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza obbligatoria relative a categorie di lavoratori che originariamente erano pubblici (Poste, Ferrovie dello Stato);
  • in attesa dell’adozione del D.M. atto a disciplinare i corsi di primo soccorso e di assistenza medica per i lavoratori marittimi, sono validi fino al 26 dicembre 2016 i certificati di addestramento in materia di pronto soccorso rilasciati da oltre 5 anni.

L’abuso di diritto soggettivo integra giusta causa di licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2016, n.1248, ha stabilito che l’abuso del diritto si configura nel caso in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, eserciti il diritto stesso con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti.

Integra pienamente tale ipotesi la condotta del lavoratore che provoca un grave disservizio e disagio all’ufficio tramite l’invio di diverse istanze di accesso agli atti, minacce di denunce penali, ricorsi e domande di qualsiasi tipo, al solo scopo di esercitare una pressione sull’ufficio stesso per ottenere il trasferimento presso un’altra sede.

La Corte ha riconosciuto che tali azioni di mero disturbo, del tutto strumentali e inutili, integrassero una giusta causa di licenziamento per abuso di diritto.

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