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Autore: mondolavoro

Derogabilità in peius nella consecuzione della contrattazione collettiva

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 dicembre 2023, n. 35864, ha stabilito che nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l’immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacche’ il divieto di deroga in pejus è posto dall’articolo 2077 c.c. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando tutela i loro individuali interessi solo tramite quella dell’interesse collettivo. Nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in pejus per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicche’ le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (articolo 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.

Inps: chiarimenti in merito alla descrizione dello stato delle domande Adi

L’Inps, con messaggio 14 febbraio 2024, n. 684, fornisce i chiarimenti in merito al significato che può assumere lo stato della domanda di Assegno di inclusione.

In caso di presenza di tutti i requisiti necessari per l’accesso al beneficio, lo stato della domanda assume il valore di “accolta”.

Laddove, invece, fossero mancanti dei requisiti, lo stato delle domande potranno assumere il valore di “in evidenza”, e di “sospesa”.

Sempre il messaggio n. 684/2024 rende noto che a partire dal 27 febbraio sarà possibile anche consultare il dettaglio delle cause di reiezione.

Lo stato di “in evidenza” è riconducibile tendenzialmente a omissioni e difformità emerse a seguito di controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento a dati presenti nel modello ISEE e riguardanti il patrimonio mobiliare, e reddituale in generale.

In tali ipotesi è necessario presentare alternativamente la necessaria documentazione a riprova della correttezza della DSU, ovvero produrre una nuova DSU contenente le informazioni in precedenza omesse.

Lo stato delle domande “in sospensione” è invece spesso correlato alle situazioni di discordanza tra quanto dichiarato in DSU ed i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR) rispetto alla composizione del nucleo.

Il messaggio n. 684/2024 precisa che in talune fattispecie tale discordanza possa essere ritenuta corretta.

DDL del decreto Milleproroghe: posta la fiducia da parte del Governo

Nella seduta del 15 febbraio il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2023, n. 215 , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633-A).

Il provvedimento, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, sarà trasmesso al Senato per il via libera definitivo.

Tra le novità più rilevanti, si segnalano:

  • proroga dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 della norma transitoria, ex D.L. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 ) secondo cui, in assenza di specifiche causali previste dalla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) da apporre al contratto a termine, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono individuare le specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che legittimano una durata contrattuale superiore a 12 mesi;
  • proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, del termine ultimo per le comunicazioni dei rapporti di lavoro degli arbitri e dei direttori di gara nello sport;
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine ultimo per esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del regime previdenziale di iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);
  • novità per la tassazione dei premi degli sportivi – sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte, ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 (pari al 20%), se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l’importo di € 300. Se tale ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

Infine, resta fissata al 31 marzo 2024 la scadenza per l’esercizio del diritto al lavoro agile nel settore privato per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni, e per i lavoratori fragili (previa certificazione del medico competente): tale modalità deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione, che deve poter essere remotizzabile.

Per i genitori è prevista un’altra condizione: nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore che non lavora, beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

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