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Autore: mondolavoro

Assegno di inclusione: novità sulla descrizione dello stato della domanda

L’INPS – con Messaggio del 14 febbraio 2024, n. 684 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla descrizione dello stato domanda dell’Assegno di inclusione.

Al riguardo, quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio, esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:

  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare autodichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente autodichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità, la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

  • presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

Filiera delle telecomunicazioni: le istruzioni operative sul Fondo di solidarietà bilaterale

L’INPS – con Messaggio del 13 febbraio 2024, n. 664 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – è intervenuto in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, chiarendo che, nelle more della piena operatività dello stesso, e la conseguente erogazione delle relative prestazioni, dal mese di gennaio 2024, le istanze di assegno di integrazione salariale, presentate dai datori di lavoro identificati da CSC 70708 e operanti nei settori di attività codificati con codici ATECO 61.90.10, 61.90.91 e 82.20.00, anche se sprovvisti del C.A. “0J” relativo agli iscritti al FIS, dovranno continuare ad essere autorizzate dal Fondo di integrazione salariale.

Al contempo, l’INPS ha precisato che con successivo Messaggio verrà resa nota la data di effettiva operatività del Fondo, e la conseguente possibilità dei suddetti datori di lavoro di richiedere la prestazione di assegno di integrazione salariale al Fondo di appartenenza

Lavoratori in comando presso P.A.: le istruzioni Inps

L’Inps, con messaggio 12 febbraio 2024, n. 632, fornisce chiarimenti in merito alla corretta esposizione in UniEMens dei dati relativi ai lavoratori in comando presso le Pubbliche Amministrazioni, la cui posizione contributiva è contraddistinta dal CSC 3.01.01.

I datori di lavoro interessati debbono provvedere a indicare come TipoContribuzione il codice “62” avente significato “Personale soggetto al solo obbligo IVS” e nel TipoLavoratore il codice “GE” avente significato di “Lavoratore pubblico in comando per cui si applica la contribuzione IVS 33 % (di cui il 23,81 % a carico azienda ed il 9,19 a carico dipendente) al FPDL”.

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