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Autore: mondolavoro

Privacy: le nuove tutele per l’e-mail dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali – con Newsletter del 6 febbraio 2024, n. 517 – ha comunicato di aver adottato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, recante indicazioni utili ai datori di lavoro (pubblici e privati) nel prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori.

Al riguardo, viene richiesto ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.

Per i datori di lavoro che dovessero necessitare di più tempo per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio (anche informativo) del titolare serve un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Rimodulazione di aliquote IRPEF e scaglioni di reddito: i chiarimenti dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 6 febbraio 2024, n. 2/E – ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’iniziale modulo della riforma IRPEF e IRES.

Com’è noto, l’art. 1 , D.Lgs. n. 216/2023 ha disposto che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda sia calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell’art. 11, comma 1, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino ad € 28.000 – 23%;
  • oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 – 35%;
  • oltre € 50.000 – 43%.

Al riguardo, lo schema di calcolo è il seguente:

Scaglioni 2024Aliquote 2024Imposta dovuta
fino a 28.000 euro23%23% sul reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro35%6.440 euro + 35% sul reddito che supera 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro43%14.140 euro + 43% sul reddito che supera 50.000 euro

Inoltre, viene previsto l’innalzamento da € 1.880 ad € 1.955 della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino ad € 15.000.

In tal modo, viene innalzata fino ad € 8.500 la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Al riguardo, lo schema di calcolo è il seguente:

RedditoImporto della detrazione
fino a 15.0001.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)
oltre 15.000 e fino a 28.0001.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito) / (28.000 – 15.000)]
oltre 28.000 e fino a 50.0001.910 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]
oltre 50.000nessuna detrazione

I chiarimenti sulla corretta misura della retribuzione durante i periodi di ferie

La Cassazione – con ordinanza del 29 gennaio 2024, n. 2674 – ha affrontato la tematica inerente alla parità di retribuzione durante i periodi di ferie, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale l’espressione “ferie annuali retribuite” fa riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

In tal senso, una diminuzione della retribuzione durante i periodi di ferie potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dal fruire dei periodi di riposo e ciò si pone in contrasto con gli obiettivi del legislatore dell’Unione Europea.

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