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Autore: mondolavoro

Incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro: i chiarimenti INPS

L’INPS – con comunicato del 30 gennaio 2024 – ha ricordato che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate.

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo.

Pertanto, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

Unica eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino € 5.000 di compensi lordi annui: ai fini del calcolo del limite di € 5.000, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Agevolazione contributiva sui versamenti sospesi nell’ambito del Sisma Italia centrale 2016/2017

L’INAIL – con Istruzioni operative 2 febbraio 2024, prot. n. 1181 – ha reso noto che è possibile per i soggetti interessati, che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi, la presentazione della domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi, aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, utilizzando l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nei Comuni interessati dal sisma.

In GU le misure urgenti per tutelare le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2024, n. 27 è stato pubblicato il D.L. 2 febbraio 2024, n. 9, recante “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.

Tra le altre cose, il decreto prevede che alle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a decorrere dal 4 febbraio 2024, la concessione a titolo gratuito, fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, della garanzia del Fondo, ex art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/1996, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:

  • dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
  • del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Inoltre, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per il 2024, che l’IINPS eroghi una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’art. 3, D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a sei settimane.

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