La Cassazione – con ordinanza del 25 gennaio 2024, n. 2446 – ha accolto il ricorso proposto da due dipendenti di una casa di cura privata per il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale del CCNL.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il giudizio non può ritenersi estinto a seguito del deposito di un verbale di conciliazione sindacale, se i lavoratori ricorrenti sono iscritti ad un’organizzazione non firmataria dell’accordo stesso, in quanto ritenuto peggiorativo.
L’Inps, con circolare 29 gennaio 2024, n. 24, fornisce l’indicazione delle aliquote contributive previste per la Gestione Separata, e le annesse retribuzioni minimali su base annua per l’anno 2024.
La circolare declina anzitutto le aliquote contributive previste in via generale, con definizione dell’annessa composizione.
L’aliquota piena (che si compone in via preponderante della contribuzione IVS, quindi in forma residuale di quelle a titolo di maternità e contro la disoccupazione involontaria per coloro che hanno diritto di accesso alla prestazione di DIS – COLL) viene declinata a seconda di ciascun codice e sostanzialmente varia dal 35,03 % al 33,72 % a seconda che sia o meno presente la copertura (e quindi l’annesso finanziamento) della disoccupazione involontaria.
Resta confermata, in via generale, l’aliquota al 24% nei confronti di coloro che possono far valere una contestuale ed ulteriore copertura obbligatoria.
La circolare passa poi in rassegna le aliquote previste nei confronti dei Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
Ampio spazio viene poi dedicato ai lavoratori sportivi, anche in considerazione della riforma concretizzatasi con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 che prevede in particolare aliquota “piena” ai fini IVS che in tale ambito è pari al 25% /(al quale vanno poi aggiunte le contribuzioni minori), con assoggettamento che si concretizza una volta superato l’importo di compenso pari a 5.000,00 € e con ulteriore condizione di miglior favore che consente fino a tutto il 31 dicembre 2027 di dimezzare l’imponibile sul quale determinare l’onere previdenziale.
Per quanto concerne il minimale su base annua, per l’anno 2024 è fissato nella soglia di 18.415,00 €.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 25 gennaio 2024 , relativa alla causa C-389/22 – è intervenuta sulla legittimità delle reiterate proroghe dei contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa italiana.
Nel dettaglio, la CGUE ha definito illegittima la previsione nazionale che consente la proroga e il rinnovo nel corso di più anni e senza soluzione di continuità dei precetti rivolti a tale personale, se tale normativa non prevede alcuna misura per evitare e/o sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi.
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