La Banca Centrale Europea – con comunicato stampa del 25 gennaio 2024 – ha divulgato la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse.
Le nuove informazioni hanno confermato sostanzialmente la sua valutazione precedente circa le prospettive di inflazione a medio termine. A parte un effetto base al rialzo sull’inflazione complessiva legato all’energia, la tendenza al ribasso dell’inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento. Le condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda, contribuendo al calo dell’inflazione.
Pertanto, il tasso di interesse:
sulle operazioni di rifinanziamento principali rimane fissato al 4,50%,
sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimane fissato al 4,75%,
sui depositi presso la Banca Centrale rimane fissato al 4,00%.
L’INPS – con Circolare del 29 gennaio 2024, n. 25 – ha reso note le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Con riferimento alle prestazioni di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si segnala:
Indennità di disoccupazione NASpI – la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità in specie è pari ad € 1.425,21. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, € 1.550,42;
Indennità di disoccupazione DIS-COLL – la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è pari ad € 1.425,21. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, € 1.550,42;
Indennità di disoccupazione agricola – in relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione l’importo pari ad € 1321,53;
Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) – la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari ad € 1.425,21. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, € 1.550,42.
La Cassazione – con sentenza del 28 dicembre 2023, n. 51455 – si è pronunciata in materia di responsabilità dell’ente (nello specifico, un caso di infortunio sul lavoro), chiarendo che al fine della sussistenza della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 è necessaria una relazione funzionale corrente tra reo ed ente ed altresì una relazione teleologica tra reato ed ente, ricorrente quando il primo è stato commesso nell’interesse del secondo o questo ne ha tratto vantaggio.
In tal senso, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell’ente in quanto il reato, pur se posto in essere da un soggetto incardinato nell’organizzazione, era stato commesso per fini estranei agli scopi della stessa.
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