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Autore: mondolavoro

FENAIPA ITALIA per la riscossione dei contributi sindacali

L’Inps, con circolare 24 gennaio 2024, n. 20, fornisce le indicazioni in merito alla convezione con FENAIPA ITALIA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, coerentemente con quanto previsto dalla convenzione siglata in data 12 dicembre 2023, ed avente attuale durata sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio da formalizzare tramite PEC entro il mese di giugno 2024.

Il diritto al versamento dei contributi sindacali tramite pensione (e previa presentazione dell’apposita delega) riguarda i titolari di pensione diretta, indiretta, di reversibilità, erogate da fondi obbligatori di previdenza, restando di fatto esclusi solo i trattamenti sociali (anche a titolo di assegno).

Per quanto concerne la quantificazione del contributo sindacale, questo è declinato in relazione all’importo del trattamento pensionistico, e può essere pari:

  • allo 0,50% per importi compresi entro il minimo FPLD;
  • allo 0,40 % per importi compresi tra il minimo ed il doppio del trattamento minimo FPLD;
  • allo 0,35 % per importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Retribuzioni minimali e le soglie di calcolo ai fini contributivi per il 2024

L’Inps, con circolare 25 gennaio 2024, n. 21, ha fornito i riferimenti inerenti alle retribuzioni minimali ed alle soglie di calcolo per tutte le contribuzioni dovute, relativamente all’anno 2024.

La circolare passa anzitutto in rassegna le soglie di retribuzione minimale, distinte per i differenti settori di appartenenza, dopo aver riepilogato l’ancoraggio operato dall’Istituto agli accordi collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

In via generale, il limite della retribuzione giornaliera per il 2024 è pari a 56,87 € (corrispondente al 9,5 % dell’importo del trattamento minimo di pensione mensile, che a sua volta è pari a 598,61 €).

La medesima soglia giornaliera è prevista quale minimale per il personale iscritto al Fondo Volo.

Sempre dal valore di 56,87 € si deve partire per la determinazione del minimale orario per i lavoratori a tempo parziale, con distinzione della soglia di 8,53 € che riguarda coloro che a tempo pieno sarebbero impiegati a 40 ore su 6 giorni settimanali, rispetto a quella di 7,90 € che invece interessa chi potenzialmente potrebbe avere un’articolazione della prestazione su 5 giorni e 36 ore.

Il minimale contributivo giornaliero riguardante le retribuzioni convenzionali in genere è pari a 31,60 €, mentre la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca è pari a 790,00 €.

Per quanto concerne la soglia reddituale oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva a carico lavoratori pari all’1%, per l’anno 2024 è fissata in 55.008,00 € su base annua, pari a 4.584,00 € riparametrati su base mensile.

Relativamente al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per il 2024 la soglia è fissata in 119.650,00 €, mentre ai fini del completo accredito la soglia minima settimanale è pari a 239,44 €, pari a 12.451,00 € su base annua.

Restano, infine, invariate le soglie di esenzione previste su base giornaliera in tema di buoni pasto e indennità forfettaria di trasferta.

Ore autorizzate di CIG: i dati dell’Osservatorio

In data 25 gennaio 2024, l’INPS ha pubblicato i dati di dicembre 2023 dell’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni.

A dicembre sono state autorizzate in totale 29.136.163 ore, il 36,9% in meno rispetto a dicembre 2022.

Nel dettaglio:

  • le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sono state 20.741.703 (a novembre erano state autorizzate 25.502.746, quindi -18,7%);
  • le ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria autorizzate a dicembre 2023 è stato pari a 7.414.798, di cui 2.519.302 per solidarietà (decremento del -68,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente e -42,6% rispetto al mese precedente);
  • gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga sono stati pari a 110.013 ore autorizzate, con una variazione congiunturale del 114% rispetto al mese precedente e una variazione tendenziale del +214,3% rispetto a dicembre 2022 (35.008 ore).

Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà è pari a 869.649 e registra un incremento, rispetto a novembre, del +43,4%. A dicembre 2022 le ore autorizzate erano state 2.594.793, facendo registrare una variazione tendenziale del -66,5%.

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