L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 gennaio 2024, prot. n. 694 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, ex D.P.R. n. 177/2011.
Al riguardo, l’INL ha sottolineato che l’art. 2 del richiamato D.P.R. impone alle imprese l’obbligo di utilizzare personale qualificato, con esperienza almeno triennale, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, deve procedere alla certificazione del contratto di lavoro, ex D.Lgs. n. 276/2003.
Nel caso in cui l’impiego del suddetto personale avvenga in forza di un contratto di appalto, sono da certificare i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non anche il contratto commerciale di appalto.
Con la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 , l’INPS ha comunicato, relativamente all’anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
In particolare, considerato che, nell’anno 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari al 5,4%, si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 56,87 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2024
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
56,87
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2024, a € 31,60.
L’INPS – con Circolare del 24 gennaio 2024, n. 20 – ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata con l’Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
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