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Autore: mondolavoro

I chiarimenti INPS sull’esonero contributivo spettante ai lavoratori subordinati per il 2024

L’INPS – con Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, ex art. 1, comma 15 , legge n. 213/2023 che eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.

La misura in commento è pari al:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima: le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa previsione della norma in trattazione.

L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.

I datori di lavoro, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, devono indicare in “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:

a) esonero al 6%:

  • “CodiceCausale” L094;
  • “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;
  • “BaseRif” importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
  • “AnnoMeseRif” anno e mese di riferimento dell’esonero;
  • “ImportoAnnoMeseRif” importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

b) esonero al 7%:

  • “CodiceCausale” L098;
  • “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;
  • “BaseRif” importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
  • “AnnoMeseRif” anno e mese di riferimento dell’esonero.

Forniti i chiarimenti per il riconoscimento dell’esonero IVS

L’Inps, con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, fornisce le indicazioni utili per la fruizione dell’esonero sulla quota di contributi IVS previsto per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 15, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio per l’anno 2024.

Si tratta della riproposizione, con assetto e fisionomia molto simile a quella da ultimo rimodulata al rialzo dal D.L. n. 48/2023, e quindi nella misura del 6%, ovvero del 7%.

Rispetto alla fisionomia del 2023 restano invariate le soglie di reddito mensile (per tredici mensilità e senza inclusione del rateo di tredicesima) che determinano l’eventuale spettanza, e quindi esonero pari al 7 % sino a 1.923,00 €, ridotto al 6 % per somme superiori e comunque comprese entro i 2.692,00 €.

La circolare n. 11/2024 precisa, poi, come le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive non debbano essere considerate, e quindi debbano essere di riflesso analizzate autonomamente gli annessi periodi paga aventi medesima competenza.

La misura di cui all’art. 1, comma 15 è prevista per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024 e solo limitatamente ai rapporti concretamente in essere in tale arco temporale; la circolare n. 11/2024 precisa in tal senso che l’esonero non è dovuto in ipotesi di liquidazione di ratei residui nei confronti di soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2023.

Analogamente a quanto previsto in precedenza, le soglie reddituali sopra citate debbono essere mappate in relazione a ciascun datore di lavoro, analizzato in maniera singola, a nulla rilevando l’eventuale presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel medesimo mese.

Estremamente interessante è poi il rapporto con altri incentivi; in particolare la circolare n. 11/2024 evidenzia un rapporto di alternatività tra l’esonero di cui all’art. 1 comma 15, e quello destinato alle lavoratrici madri di cui all’articolo 1, commi 180 – 182 della Legge di Bilancio, con un criterio di prevalenza per il secondo (in quanto di miglior favore).

La circolare n. 11/2024 passa poi in rassegna le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso UniEMens.

Approvato dall’Agenzia delle Entrate il modello Certificazione Unica 2024

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 15 gennaio 2024, prot. n. 8253 – ha approvato il modello Certificazione Unica 2024 (“CU 2024”), relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche (approvati anche il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT).

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2024 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

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