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Autore: mondolavoro

Pubblicato il modulo di richiesta dell’incentivo occupazionale dei percettori ADI/SFL


L’INPS – con Messaggio del 20 novembre 2024, n. 3888 – ha pubblicato il modulo per la richiesta di incentivo occupazionale in caso di assunzione di percettore ADI/SFL.

Nel dettaglio, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in specie.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione del lavoratore assunto;
  • l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
  • l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
  • l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

L’INPS, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

  • verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

Ultimi step per i lavori sull’equo compenso


L’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, istituito presso il ministero della Giustizia per monitorare la corretta implementazione della legge sulla giusta remunerazione dei lavoratori autonomi (49/2023), si avvia a «tirare le somme»: nella riunione di domani, 20 novembre, infatti, all’ordine del giorno ci sarà lo schema di relazione sull’attività di vigilanza finora svolta che, come stabilisce la stessa normativa, dovrà essere inviata annualmente alle Camere.

Il termine per la trasmissione del documento al Parlamento è fissato per il 30 settembre, ma il tardivo avvio dei lavori dell’organismo (il decreto con cui il ministro Carlo Nordio ne permise la nascita porta la data del 6 marzo, la prima riunione si è tenuta ad aprile, sotto la guida del vice capo di gabinetto del titolare del dicastero di Via Arenula Francesco Comparone, altri incontri ci sono stati a maggio, settembre e ottobre) ha imposto uno slittamento della scadenza, dunque si dovrà decidere se il testo verrà inoltrato entro la fine di questo mese.

Oppure, fino al 31 dicembre. Le componenti professionali dell’Osservatorio (gli Ordini e Collegi e le associazioni degli occupati indipendenti regolamentati dalla legge 4/2013) hanno aderito, entro la metà dello scorso mese di ottobre, alla richiesta di spedire al ministero una relazione sui modelli «standard» di convenzione adottati, il resoconto su un (eventuale) adeguamento del codice deontologico, nonché un rapporto sui possibili provvedimenti disciplinari disposti.

Per ciò che concerne il primo punto, soltanto il Consiglio nazionale del Notariato ha raggiunto intese con un numero sostanzioso di istituti di credito sulle surroghe: nel corso del recente congresso della categoria, a Roma, era stato rivelato che il computo dei documenti siglati con i gruppi bancari era arrivato a quota 36 (si veda anche ItaliaOggi del 25 ottobre).

Quanto alle altre risposte, non risultano ad oggi iniziative disciplinari avviate, né viene riferita dalle professioni l’entrata in vigore di aggiornamenti «ad hoc» dei codici deontologici.

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