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Autore: mondolavoro

Le novità del 2024 dopo la legge di Bilancio

L’INPS – con Circolare 5 gennaio 2024, n. 4 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024.

Di seguito le tematiche affrontate dal provvedimento in specie:

1. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
2. Modifica della misura dell’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare
3. Misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

3.1. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
3.2 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
3.3 Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria
3.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva
3.5 Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA
3.6 Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015
3.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica
3.8 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale
3.9 Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

4. Congedo parentale
5. Misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico.

Con riferimento al punto 4, viene segnalato che l’art. 1, comma 179 , Legge n. 213/2023 ha introdotto una novità in materia di congedo parentale, disponendo per il solo 2024 – per i genitori che fruiscono del congedo parentale – il riconoscimento di un’indennità in misura pari all’80% (in luogo del 60%) della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Nella Gazzetta Ufficiale UE il nuovo Regolamento sugli aiuti “de minimis”

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 dicembre 2023, Serie L è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti “de minimis” (articoli 107 e 108 del TFUE).

Tale Regolamento – che entra in vigore dal 1° gennaio 2024 e trova applicazione fino al 31 dicembre 2030 – prevede l’incremento da € 200.000 ad € 300.000 in tre anni dell’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime de minimis.

La nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni

L’INPS – con Circolare del 21 dicembre 2023, n. 107 – ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ex D.M. 4 agosto 2023 , fornendo le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

In relazione alle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Invece, con riferimento alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni:

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  • prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni;
  • versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

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