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Autore: mondolavoro

Rese note le novità del nuovo modello ISEE

L’Inps, con messaggio 18 dicembre 2023, n. 4536, fornisce i primi chiarimenti circa il rilascio del nuovo formato del modello ISEE per l’anno 2024.

Il citato messaggio, nel recepire il testo del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, del 13 dicembre 2023, n. 407, fornisce le prime indicazioni circa le modifiche che saranno apportate a partire dal 1° gennaio 2024 allo schema del Modello ISEE.

Tra le novità è possibile trovare:

  • l’aggiornamento delle indicazioni delle varie annualità e dei dati presenti nell’ISEE;
  • l’integrazione di determinati paragrafi della DSU precompilata al fine di consentire il recepimento della facoltà di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo mediante identificazione digitale;
  • le variazioni conseguenti all’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2024 dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 4/2019 e quindi la sopravvenuta esclusione dal nucleo genitoriale dei figli maggiorenni non conviventi ma a carico con età compresa entro i 26 anni, e la conseguente attrazione, al ricorrere del requisito fiscale, indipendentemente da quello anagrafico.

Le istruzioni INPS sul conguaglio di fine anno 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPS – con Circolare del 20 dicembre 2023, n. 106 – ha fornito le consuete indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Il documento in specie illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. 7 ottobre 1993 ;
massimale contributivo e pensionabile, ex art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995;
contributo aggiuntivo IVS 1%;
conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato ad € 3.000,00 per l’anno 2023 per i lavoratori di cui all’art. 40, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48) nel periodo d’imposta;
mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
auto aziendali a uso promiscuo;
prestiti ai dipendenti;
conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
gestione delle operazioni societarie.
Il provvedimento, inoltre, riepiloga le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

Criteri di risoluzione in ipotesi di conflittualità tra contratti collettivi

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 ottobre 2023, n. 29559, ha stabilito che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto, non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtu’ del principio dell’autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’articolo 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello

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