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Autore: mondolavoro

Completate le elaborazioni per il pagamento dell’importo aggiuntivo e della quattordicesima

L’INPS – con Messaggio del 15 novembre 2024, n. 3821 – ha reso noto d’aver completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo di € 154,94, ex art. 70, comma 7, legge n. 388/2000, nonché della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima.

L’importo aggiuntivo per l’anno 2024 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente all’anno 2020.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.

Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate devono essere preliminarmente acquisite con la procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura “Booking office”.

Legittimità del licenziamento per giusta causa


La Cassazione – con ordinanza del 24 ottobre 2024, n. 27601 – ha affermato che rischia il licenziamento il lavoratore che pubblica sulla bacheca di un collega un post con toni offensivi e minacciosi nei confronti dei capi ai quali, nel caso di specie, aveva dato degli incompetenti e aveva promesso vendetta in caso di ripercussioni.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha reso noto che, nel caso di specie, in seguito dell’accertamento circa l’appartenenza del social contenente i contenuti offensivi al lavoratore in questione, deve essere confermata la legittimità del provvedimento espulsivo.

Erogazione del TFR ed atti documentali attestanti la liquidazione

La Cassazione – con sentenza dell’8 novembre 2024, n. 28798 – ha affermato che nell’ipotesi in cui il lavoratore, nell’azionare in sede fallimentare il proprio credito maturato a titolo di TFR, abbia allegato la certificazione unica al fine di dimostrare l’esistenza e la consistenza del proprio credito per trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che una volta allegata in giudizio tale certificazione sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (la prova del diritto al TFR) da quelli per lo stesso sfavorevoli (l’attestazione di avvenuto pagamento del TFR).

In tal senso, ha precisato la Suprema Corte, senza la quietanza, la certificazione non costituisce una prova sull’adempimento del debito in quanto proveniente dal datore di lavoro, ovverosia la parte che delle due ha interesse ad opporre l’effetto estintivo.

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