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Autore: mondolavoro

Differimento dei termini relativi al versamento dei premi assicurativi

L’INAIL – con Istruzione Operativa del 18 dicembre 2023, prot. n. 13118 – ha fornito le relative indicazioni in merito al differimento dei termini relativi al versamento dei premi assicurativi, ex lege n. 191/2023 , per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

Al riguardo, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Ricadono nel periodo di sospensione la quarta rata dell’autoliquidazione 2022-2023 con scadenza 16 novembre 2023, il premio mensile per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca, ex lege n. 250/1958 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 2 novembre – 17 dicembre 2023.

Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi

L’INPS – con Messaggio del 19 dicembre 2023, n. 4561 – ha fornito le istruzioni operative in merito alla proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61.

Tale proroga riguarda i datori di lavoro rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Per quanto riguarda le modalità da utilizzare da parte dei datori di lavoro con dipendenti, l’INPS precisa che il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”, seguendo le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 67/2023 , al paragrafo 6.1.1 “Ripresa versamenti” e al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”.

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