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Autore: mondolavoro

La compliance taglia le sanzioni

Via libera alla compliance contributiva. Il datore di lavoro che riceve dall’Inps la lettera d’invito alla regolarizzazione avrà 30 giorni di tempo per giustificare le irregolarità rilevate oppure per presentare la denuncia UniEmens di regolarizzazione e pagare i contributi omessi maggiorati della sanzione agevolata, attualmente pari all’8,90% (Tur più il 5,5%), invece del 30%, e anche in caso di pagamento rateale. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 3782/2024, annunciando il rilascio della «piattaforma di gestione delle azioni di compliance e contrasto al lavoro sommerso» (in seguito piattaforma) dando attuazione alla novità prevista dal dl n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024.

La compliance. L’esordio doveva esserci il 1° settembre: la compliance contributiva, al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Le modalità operative sono state disciplinate dal Cda dell’Inps con la delibera n. 67/2024 che ha fissato, tra l’altro, il termine (30 giorni) a disposizione dei datori di lavoro per aderire all’invito alla regolarizzazione (è questa la compliance).

Al via la piattaforma. Dopo un periodo di sperimentazione, l’Inps ha rilasciato la nuova piattaforma che, in questa prima fase, è alimentata con i dati del «cruscotto di monitoraggio UniEmens/Unilav» (ossia le comunicazioni obbligatorie, c.d. CO, che i datori di lavoro devono fare per i rapporti di lavoro). I dati, spiega l’Inps, si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali. Al momento sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

La procedura. Tramite la nuova piattaforma, l’Inps invierà lettere d’invito alla compliance ai datori di lavoro che hanno rapporti di lavoro attivi senza corrispondente versamento di contributi. Il datore di lavoro o gli intermediari potranno far presente all’Inps gli eventuali elementi per la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso con UniEmens, utilizzando il «cassetto previdenziale aziendale».

L’adesione alla compliance. Qualora, invece, intendano aderire alla regolarizzazione, i datori di lavoro dovranno inviare, per i soli rapporti di lavoro individuati nella lettera d’invito, un UniEmens con il nuovo codice tipo RE (regolarizzazione da compliance-evasione) entro 30 giorni dalla lettera, nonché versare i contributi omessi maggiorati di una sanzione annuale pari al Tur maggiorato del 5,5% (quindi 8,90%, atteso che il Tur dal 23 ottobre è pari al 3,4%). La sanzione non potrà in ogni caso superare il 40% dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione ridotta è applicata anche in caso di scelta di pagamento rateale, la cui domanda va presentata nello stesso termine (30 giorni), subordinatamente al versamento della prima rata.

Se non si aderisce alla compliance. In caso di mancata regolarizzazione e/o mancato pagamento nei termini, l’Inps procederà alla notifica al contribuente dell’importo di contribuzione omessa con l’applicazione delle sanzioni in misura ordinaria del 30% in ragione d’anno, entro il tetto massimo del 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Convenzione stipulata con Federsindacato: le istruzioni operative

L’INPS – con Circolare del 13 novembre 2024, n. 95 – ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della Convenzione stipulata con l’Organizzazione sindacale Federazione dei sindacati uniti per i diritti, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

  1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Il codice INPS assegnato è EK.

Edilizia, via libera al taglio dei contributi


Via libera alla fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. A partire dal mese di ottobre (invio UniEmens entro il 2 dicembre, perché il 30 novembre è sabato) e fino al mese di gennaio 2025 (invio UniEmens entro il 28 febbraio 2025) le aziende possono applicare il taglio dell’11,5% spettante per l’anno 2024. La domanda di beneficio, tramite modulo «Rid-Edil», va inviata entro il 15 febbraio 2025. Lo stabilisce l’Inps nella circolare n. 93/2024, pubblicata l’11 novembre.

Uno sconto all’edilizia. Introdotto dalla legge n. 341/1995 lo sgravio è destinato a favore del solo settore edile per i dipendenti occupati a tempo pieno, cioè a 40 ore settimanali (non spetta per gli operai a part-time). Il via libera al beneficio per il corrente 2024 è arrivato dal decreto prot. n. 368 del 21 maggio 20254 (si veda ItaliaOggi del 16 luglio). Ne hanno diritto i datori di lavoro del settore industria con codice statistico contributivo (Csc) da 11301 a 11305 e/o nel settore artigianato con Csc da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Le condizioni. L’accesso al beneficio è subordinato ad alcune condizioni, tra cui il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. La norma impone ai datori di lavoro, che intendano fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza, il possesso del Durc, cioè della regolarità contributiva, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e di tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è necessario il possesso della fedina penale pulita in materia di sicurezza sul lavoro: l’impresa non deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Le domande. Le domande vanno inviate esclusivamente in via telematica con il modulo «Rid-Edil» tramite il cassetto previdenziale aziende. L’Inps effettua controlli automatici e, in caso di esito positivo, attribuisce alla posizione contributiva il codice autorizzazione 7N per i periodi da ottobre fino a gennaio 2025.

Lo sgravio si riferisce all’intero anno 2024 (da gennaio a dicembre). I datori di lavoro possono presentare le domande fino al 15 febbraio 2025 (il modello è allegato alla circolare). Si ricorda che in caso di accertamento di non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per l’accesso allo sgravio, l’Inps, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Aziende cessate. In caso di aziende sospese o cessate che devono recuperare lo sgravio per mesi antecedenti la sospensione o cessazione, la domanda va inviata completa di dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato alla circolare. L’Inps, dopo verifica, autorizza al recupero che potrà avvenire con la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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