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Autore: mondolavoro

Pensioni, privilegi a vita


Il privilegio di «vecchi iscritti» alla previdenza non si perde mai
. Neanche dopo la pensione, nel caso si ricominci o si continui a lavorare. A precisarlo è l’Inps nel messaggio 3748/2024, con placet del ministero del lavoro, in merito alla disapplicazione del c.d. massimale contributivo, attualmente di 119.650 euro.

Pertanto, il massimale (che opera come limite di retribuzione oltre il quale non si pagano più i contributi e non si matura la pensione) non si applica mai al «vecchio iscritto» (chi già lavorava al 1° gennaio 1996), ma solo e soltanto al «nuovo iscritto» (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996). Se la rioccupazione avviene in attività libero-professionale, si applicano le regole dalla propria cassa di previdenza.

La prima riforma. La riforma Dini delle pensioni (legge n. 335/1995) ha (re)introdotto il sistema contributivo di calcolo delle pensioni, fissando il percorso di graduale abbandono del sistema retributivo all’epoca vigente (siamo nell’anno 1995). Lo spartiacque è stato fissato al 1° gennaio 1996: chi a tale data risultava iscritto a una forma di previdenza obbligatoria (Inps, casse di previdenza, etc.) assume la denominazione di «vecchio iscritto» e può continuare a beneficiare del vecchio sistema retributivo di calcolo della pensione, anche relativamente al pensionamento.

Gli altri che, invece, si sono iscritti alla previdenza a partire da tale data (1° gennaio 1996) assumono la denominazione di «nuovi iscritti» e sono destinatari del sistema contributivo di calcolo e di accesso alla pensione. Ciò in via di principio; ma diverse norme nel tempo, ne hanno smussato la rigidità. Un esempio: il «nuovo iscritto» che ottiene l’accredito di contributi relativi a periodi antecedenti al 1996 diventa «vecchio iscritto».

Il massimale contributivo. Tra le prerogative riconosciute alle due categorie di lavoratori (vecchi o nuovi iscritti), una è relativa all’obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro.

In particolare, solo i nuovi iscritti sono destinatari di un «massimale contributivo», vale a dire un limite di retribuzione, raggiunto il quale, il datore di lavoro non è più tenuto a versare contributi (e, ovviamente, non si matura neppure la pensione). Tale massimale contributivo, attualmente pari a 119.650 euro, non si applica, invece, ai «vecchi iscritti».

Il reimpiego dopo la pensione. Proprio in relazione al massimale contributivo è stato chiesto all’Inps di chiarire se, nel caso di reimpiego oppure di prosecuzione del rapporto di lavoro successivamente al conseguimento della pensione da parte di un lavoratore «vecchio iscritto», tale qualificazione continui a restare valida ai fini della disapplicazione del massimale contributivo e pensionabile.

L’Inps si è rivolto al ministero del lavoro il quale ha chiarito che «il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito».

Perciò, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale (o non applicazione), indipendentemente dall’eventuale fruizione di una pensione.

Più autonomia alle casse. Il ministero, inoltre, ha precisato che qualora dopo il pensionamento il soggetto intraprenda un’attività libero-professionale, che richieda l’iscrizione presso un cassa professionale, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina adottata in materia dall’ente di riferimento (cioè alle regole previste dalla cassa).

Bonus Natale, a gennaio si rischia la restituzione


A Natale l’erogazione del bonus 100 euro; a gennaio la richiesta di restituzione. È il rischio che si corre con la nuova indennità (c.d. bonus Natale) da erogare ai lavoratori insieme alla tredicesima. Lo evidenzia la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, nell’approfondimento del 12 novembre.

Bonus Natale. Il bonus, introdotto dal dl n. 113/2024, convertito con la legge n. 143/2024, è a favore dei soli lavoratori dipendenti. È un’indennità d’importo fino a 100 euro, riconosciuta a determinate condizioni, economiche e familiari: avere nel 2024 un reddito complessivo fino a 28 mila euro e un’imposta lorda, sui redditi di lavoro dipendente, superiore alla relativa detrazione fiscale; avere a carico fiscale il coniuge e almeno un figlio. Il bonus è riconosciuto a domanda.

Il calcolo del bonus. Il bonus è di 100 euro, spiega la Fondazione, ma rapportato al periodo di lavoro nel 2024. Pertanto, va calcolato con lo stesso criterio di calcolo delle detrazioni fiscali.

Va rapportato, cioè, al numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero sono inclusi i giorni relativi a festività e riposi settimanali, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta un reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (un esempio: assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

I compiti del datore di lavoro. Il datore di lavoro, ricevuta la domanda/dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, se ricorrono, le condizioni previste. Il datore di lavoro recupera le somme anticipate in compensazione (F24) dal giorno successivo all’erogazione del bonus in busta paga e verifica, in sede di conguaglio, se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto procedendo all’eventuale recupero, a debito o a credito, sul lavoratore.

Il rischio del doppio lavoro (inutile). Si corre il rischio, dunque, chiosa infine la Fondazione, di dare un’indennità (nella tredicesima) e poi chiederne la restituzione a gennaio (in sede di conguaglio).

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024


L’INPS – con Circolare dell’11 novembre 2024, n. 93 – nel ricordare che con decreto MLPS/MEF 16 maggio 2024, è stata confermata, per il 2024, la riduzione contributiva per gli operai a tempo pieno del settore edile, ha fornito indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

Nel dettaglio, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.

Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.

L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

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