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Autore: mondolavoro

Pubblicati i dati dell’Osservatorio sulle ore autorizzate di CIG


In data 29 ottobre 2024, l’INPS ha pubblicato i dati di settembre 2024 dell’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni.

A settembre sono state autorizzate in totale 44,9 milioni di ore, in crescita rispetto a settembre 2023, quando le ore autorizzate erano 37,8 milioni.

Questo aumento riflette l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per proteggere settori che stanno affrontando una fase di difficoltà economica.

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate sono state 30,7 milioni, in crescita sia rispetto al mese precedente (17,4 milioni di ore), sia rispetto a settembre 2023 (19 milioni di ore). A incidere di più su questo andamento sono stati i settori metalmeccanico e il settore tessile.

Il numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è stato pari a 13 milioni (di cui 9,5 per solidarietà), in aumento rispetto al mese precedente (6,4 milioni di ore, di cui 3,8 per solidarietà) ma in diminuzione come tendenziale rispetto a settembre 2023 (18 milioni di ore autorizzate, di cui 5,6 milioni per solidarietà).

Gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga autorizzati a settembre 2024 sono pari a 12,7mila ore.

Il numero di ore autorizzate nei Fondi di solidarietà è pari a 1,3 milioni, in crescita sia rispetto al mese precedente (0,5 milioni di ore), sia rispetto a settembre 2023 (0,6 milioni di ore). In questo caso poche grandi aziende dei settori degli intermediari e delle attività varie hanno maggiormente inciso sull’andamento di settembre 2024.

Sotto il milione (935mila per l’esattezza) il numero di beneficiari di NASpI a maggio 2024, con una variazione congiunturale di -7,4%. Più modesta la variazione tendenziale, -4% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente.

https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/5

Nozione di trasferimento d’azienda e diritti dei lavoratori

La Cassazione – con sentenza del 24 ottobre 2024, n. 27607 – ha ribadito che si ha un trasferimento d’azienda qualora, a seguito dell’acquisizione del personale, l’unica modifica organizzativa apportata dalla società appaltatrice, consista unicamente nella fornitura di nuove divise.

In tal senso, la Suprema Corte, a mente dell’art. 2112 cod. civ. ha sottolineato che, in assenza di elementi di discontinuità imprenditoriale, a tutela dei lavoratori sono applicabili le tutele previste dai primi due commi della richiamata norma (“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”).

Bonus per chi assume disabili under 35

L’Inps, con il messaggio del 29 ottobre 2024, n. 3588 , ha fornito le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 anni.

Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate dai seguenti soggetti:

  1. enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
  2. organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 117/2017;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:

  1. dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;
  2. del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico);
  3. del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell’Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della Convenzione, il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 giugno 2024. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f) , del D.I. 27 giugno 2024, non può superare il massimale degli aiuti de minimis.

Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del limite massimo di cui all’articolo 7 del D.I. 27 giugno 2024, pari a 6.315.825,00 euro e degli oneri sostenuti per le attività previste dalla Convenzione.

Le domande devono essere presentate a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un codice identificativo.

Il contributo complessivamente spettante, determinato in base all’articolo 2, comma 4 , del D.I. 27 giugno 2024, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.

Infine l’Inps ricorda che la citata Convenzione prevede controlli a campione almeno sul 10% dei soggetti beneficiari, con eventuale revoca del contributo laddove si rilevino irregolarità.

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