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Autore: mondolavoro

Flussi 2025, tetto alle domande


Per l’anno 2025 i datori di lavoro possono presentare autonomamente massimo tre richieste di nulla osta all’ingresso di stranieri per motivi di lavoro. Il limite non si applica se le richieste sono presentate da organizzazioni di categoria e agenzie di somministrazione di lavoro.

Lo precisa, tra l’altro, la circolare n. 9032/2024 del ministero dell’interno, a firma congiunta con i ministeri del lavoro, dell’agricoltura e del turismo, relativamente ai flussi 2025 e recependo le novità del dl n. 145/2024. Da venerdì e per tutto il mese di novembre, aggiunge la circolare, i datori di lavoro possono precompilare le domande da inviare con i click day fissati a febbraio (ne sono tre nei giorni 5, 7 e 12), in base alla nuova fase propedeutica introdotta sempre dal dl n. 145/2024.

Le domande precompilate, dal 1° dicembre fino ai giorni dei click day, saranno sottoposte a verifica dall’Inl in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, nonché l’Agea per le istanze relative al settore agricolo.

Un limite alle domande. Le quote per l’anno 2025, spiega la circolare, ammontano a 181.450 ingressi (si veda tabella), più alte rispetto a quanto era fissato dal dpcm 27 settembre 2023 a seguito delle modifiche del dl n. 145/2024 (si veda ItaliaOggi del 15 ottobre).

Ciascun datore di lavoro, personalmente, (ossia come utente privato che accede con proprio Spid o Cie al portale servizi del ministero dell’interno per l’invio delle istanze), può presentare fino a massimo tre richieste sugli ingressi nell’ambito delle quote 2025. Il limite non si applica, come anticipato, alle richieste presentate tramite organizzazioni di categoria e agenzie di somministrazione di lavoro.

La disponibilità di lavoratori. La richiesta di nulla osta deve essere preceduta dalla preventiva verifica, presso il centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. In seguito al dl n. 145/2024, spiega la circolare, la verifica s’intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori entro 8 giorni dalla data della richiesta.

Resta l’asseverazione. La circolare precisa, ancora, che è confermata la necessità di acquisire l’asseverazione da parte di un consulente del lavoro, che certifichi il rispetto dei presupposti contrattuali e normativi ai fini dell’assunzione dei lavoratori stranieri. L’asseverazione, si ricorda, è necessaria anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Necessario il domicilio digitale. Altra novità introdotta dal dl n. 145/2024 è la necessità, per i datori di lavoro, di specificare in domanda un domicilio digitale, cioè un indirizzo pec presso le banche dati INI-PEC (persone giuridiche tenute a iscriversi al registro delle imprese) o INAD (persone fisiche e persone giuridiche non tenute a iscriversi al registro delle imprese).

Da venerdì la precompilazione. Sempre il dl n. 145/2024 ha previsto la fase di precompilazione delle domande. Il primo turno scatta da venerdì per tutto il mese di novembre. Interessa quanti devono presentare l’istanza nei click day del 5 (dalle ore 9 per gli ingressi di lavoratori stagionali), del 7 (dalle ore 9 per gli ingressi di lavoratori non stagionali) e del 12 febbraio (dalle ore 9 per gli ingressi dei settori agricolo e turistico alberghiero).

Un quarto e ultimo click day è fissato al 1° ottobre 2025 e la precompilazione sarà possibile nel mese di luglio 2025. Chiusa la finestra di precompilazione, le domande saranno sottoposte a controllo a cura dell’Inl, dell’Ade e dell’Agea per le richieste relative al settore agricolo.

Lavoro dipendente, si cambia

In Parlamento, lo schema di decreto legislativo attuativo del secondo modulo di riforma Irpef/Ires (AG 218). Il testo, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 aprile, è stato assegnato il 15 ottobre alle Commissioni VI Finanze e V Bilancio della Camera e alle Commissioni 6° Finanze e la 5° Bilancio del Senato; queste, previe audizioni, esprimeranno, entro il 14 novembre, il proprio parere, formulando eventuali osservazioni.

Lo schema di decreto dà attuazione ad alcuni principi di cui all’art. 5 della legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111 del 2023 ), con particolare riferimento al reddito agrario, al reddito da lavoro dipendente, al reddito da lavoro autonomo e ai redditi diversi. Analizziamo, in particolare, le novità che riguardano i redditi di lavoro dipendente.

È l’art. 3 che si propone, come previsto dalla legge delega, di attuare una revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e previste dall’art. 51, commi 2, 3, e 5, Tuir.

In primo luogo, vengono modificati l’art. 10, comma 1 , lett. e-ter) e l’art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir, ossia le condizioni per escludere dal reddito dei dipendenti i contributi di assistenza sanitaria. Lo schema di decreto esplicita, anzitutto, che tali contributi possono considerarsi esenti solo se versati in conformità a disposizioni di contratti collettivi, di cui all’art. 51 dlgs n. 81/2015 (oltre che di regolamento aziendale).

L’espresso riferimento normativo individua la fonte istitutiva della contribuzione nei contratti collettivi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale. Viene, poi, stabilito, in conformità con il consolidato orientamento della prassi (Circ. n. 5/E/2018 ), che gli enti o le casse, aventi esclusivamente fine assistenziale, destinatari dei contributi, debbano essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari, di cui al dm 31 marzo 2008 (decreto Turco), e operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Lo schema di decreto dà attuazione ad alcuni principi di cui all’art. 5 della legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111 del 2023 ), con particolare riferimento al reddito agrario, al reddito da lavoro dipendente, al reddito da lavoro autonomo e ai redditi diversi
Sotto quest’ultimo profilo, stando alla prassi amministrativa di riferimento (Risp. n. 443/E/2020 ; Ivass, Indagine conoscitiva del 16 febbraio 2023), è possibile affermare come lo schema mutualistico imponga che non vi sia una stretta interconnessione tra quanto percepito dal fondo, a titolo di contribuzione, e il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore; la contribuzione individuale deve essere destinata a finanziare l’assistenza di una collettività degli iscritti e non può essere connessa al ricevimento di un’eguale controprestazione.

La solidarietà si concretizza, invece, attraverso la raccolta dei contributi, versati dai lavoratori iscritti, e la loro erogazione sotto forma di prestazioni rispondenti ai bisogni di assistenza espressi dagli stessi iscritti, secondo criteri e modalità opportunamente regolamentati e secondo un principio, appunto, solidaristico della ripartizione degli oneri.

Proseguendo l’analisi delle modifiche, quelle apportate all’art. 51, comma 2 , lett. f-quater), Tuir estendono il regime di non concorrenza anche ai contributi e ai premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari a carico del dipendente, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (cc.dd. “Long Term Care”) o il rischio di gravi patologie (cc.dd. “Dread Diseade”).

È, poi, prevista una modifica all’art. 51, comma 3 , secondo periodo, Tuir e al criterio per la valorizzazione in denaro dei fringe benefit. Questo criterio, in genere, è costituito dal valore normale, di cui all’art. 9 Tuir (ossia, in prima approssimazione, il prezzo di mercato del bene o del servizio), tranne per i generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente ai dipendenti, il cui valore normale veniva determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Stando alle modifiche, invece, il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, verrà determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Infine, in merito alle indennità e ai rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, le modifiche all’art. 51, comma 5 , quarto periodo, Tuir prevedono che tali valori concorrono a formare il reddito del dipendente a meno che i rimborsi e le spese di trasporto siano comprovate e documentate; non è più necessario che ciò avvenga mediante documenti provenienti dal vettore.

Disciplina del lavoro tramite agenzia interinale: la sentenza della CGUE


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 24 ottobre 2024, relativa alla causa C-441/23 – si pronuncia in materia di lavoro interinale, chiarendo che la normativa europea (Direttiva 2008/104) è da applicarsi a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di una impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, e che mette il lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se la persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un’agenzia interinale.

Peraltro, la CGUE ha ribadito che il lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di una impresa utilizzatrice deve, per tutta la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente dall’impresa.

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