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Autore: mondolavoro

Bonus Natale, c’è la guida


Con la circ. n. 19 dello scorso 10 ottobre, l’amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni attuative del cd. “bonus Natale”. Si tratta dell’indennità una tantum di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che, ai sensi dell’art. 2-bis dl 113/2024 (dl Omnibus), spetta, nel 2024, ai lavoratori dipendenti. Come afferma Caratelli – presidente Enbic – l’intervento di prassi costituisce un’importante occasione per agevolare l’applicazione effettiva e coerente di una misura che può concretamente contribuire a sostenere il reddito dei lavoratori.

Analizziamo, quindi, le precisazioni dell’Agenzia. La circolare si sofferma sulle tre condizioni necessarie per l’erogazione dell’indennità. In primo luogo, il dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, riferito al periodo d’imposta 2024; tale reddito tiene conto dei redditi soggetti a cedolare secca, di quelli soggetti a imposta sostitutiva per l’applicazione del regime forfettario, dei redditi agevolati dagli incentivi per il rientro dei ricercatori all’estero e per i lavoratori impatriati, della quota di agevolazione Ace, delle mance ricevute dai lavoratori nel settore privato della ristorazione e degli alberghi, soggette a imposta sostitutiva.

Il medesimo reddito complessivo si assume al netto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In secondo luogo, il lavoratore deve avere capienza fiscale, ossia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 Tuir – con esclusione delle pensioni -, superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, Tuir. Secondo l’Agenzia, proprio l’espresso richiamo all’art. 49 Tuir limita l’indennità ai lavoratori dipendenti (inclusi, se così qualificabili, i lavoratori domestici), ossia ai titolari di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) che rendono la prestazione alle dipendenze e sotto la direzione del datore.

In caso di più attività part-time contemporanee, il beneficiario può scegliere a chi indirizzare la richiesta. L’indennità è riconosciuta in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Sono escluse forme di contratto di lavoro diverse (ad esempio, co.co.co., contratti a progetto etc.) e i titolari di redditi diversi da quelli dell’art. 49 Tuir, quali i redditi assimilati, di cui all’art. 50 Tuir. In terzo luogo, il bonus spetta al dipendente con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in caso di famiglia monogenitoriale (in cui l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato, affidato o affiliato a un solo genitore) con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Quanto ai nuclei monogenitoriali, l’Agenzia ha affermato che l’indennità spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. La convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell’indennità. Diverso il caso in cui il figlio fiscalmente a carico sia riconosciuto da entrambi i genitori. Il bonus non spetta se il dipendente vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile, anche non formalizzato all’anagrafe comunale, o il dipendente vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, secondo l’Agenzia, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Sotto il profilo operativo, la Circolare conferma che il dipendente deve comunicare al datore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità, indicando anche il codice fiscale del coniuge e dei figli. In caso di più rapporti di lavoro, al sostituto d’imposta, chiamato a erogare il bonus, devono essere presentate anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, per calcolare il quantum spettante. In caso di più attività part-time contemporanee, il beneficiario può scegliere a chi indirizzare la richiesta.

L’indennità è riconosciuta in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità, e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il lavoratore che ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta perché privi di un sostituto (come i lavoratori domestici), non ha ricevuto l’indennità dal datore nonostante la sua spettanza, o abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, può beneficiare dell’indennità medesima nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Assistenza ad ampio raggio con i permessi 104


Risarcito e reintegrato. Vince la causa col datore il lavoratore licenziato con l’addebito di aver abusato dei permessi previsti dalla legge del 05.02.1992, n. 104 per l’assistenza al familiare disabile. E ciò sul rilievo che, in base alle relazioni dell’investigatore privato, il dipendente si è recato presso l’anziano padre soltanto in una parte delle giornate di permesso.

È escluso, tuttavia, che le ore di permesso siano state utilizzate per scopi personali: le attività compiute fuori dal domicilio devono ritenersi collegate a bisogni effettivi del disabile, ad esempio la spesa, commissioni alle poste, in farmacia e la visita dal medico. E non è sindacabile la compatibilità fra turno lavorativo e esigenze di assistenza. Così la Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’ordinanza n. 26417 del 10/10/2024.

Interpretazione estensiva. Non sussiste il fatto addebitato alla dipendente del supermercato. L’assistenza al familiare disabile prevista dalla legge 104/92 non può essere intesa in modo riduttivo come mera cura personale al congiunto presso la sua abitazione, ma deve comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non è in condizioni di compiere da solo: l’abuso, dunque, si configura soltanto quando il lavoratore utilizza i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare.

Esigenze variabili. Il dipendente chiede il permesso con anticipo per consentire al datore di organizzarsi di conseguenza: in quel momento il lavoratore può ancora non sapere esattamente quali incombenze dovrà adempiere nell’interesse del disabile assistito e quanto tempo sarà necessario per assolverle.

E dunque la richiesta risulta riferita in modo legittimo all’intera giornata, fermo restando che l’assistenza potrà essere distribuita durante l’arco della giornata secondo le esigenze variabili del disabile e secondo la natura delle incombenze da adempiere. Non integra abuso la prestazione di assistenza in orari che non coincidono integralmente con il turno di lavoro: si tratta di permessi giornalieri su base mensile e non oraria.

Flussi, le domande in due step

È già tempo di richieste di nulla osta all’ingresso degli stranieri per il 2025. Infatti, dal 1° al 30 novembre vanno pre-compilate le domande (165mila ingressi), i cui termini d’invio sono 5, 7 e 12 febbraio. Ad anticipare le operazioni è il dl n. 145/2024, in GU n. 239/2024, introducendo la nuova fase – la «pre-compilazione» delle domande di nulla osta all’ingresso di extraue – al fine di anticipare la verifica dei requisiti. Il provvedimento, inoltre, raddoppia gli ingressi 2025 per l’assistenza familiare: alla quota già prevista di 9.500 aggiunge infatti 10mila ingressi.

I flussi triennali. Il dpcm 27 settembre 2023 ha cambiato le regole sugli ingressi di extra Ue per lavoro, con una programmazione triennale dal 2023 al 2025, anziché annuale, fissando i relativi termini per le richieste. Per il 2025 la quota è 165mila ingressi di cui 93.550 per lavoro stagionale.

Le istanze si presentano dal 5 (lavoro subordinato non stagionale di stranieri dei 35 paesi con cui l’Italia ha accordi), 7 (altri ingressi per lavoro non stagionale) e 12 febbraio (lavoro stagionale) al 31 dicembre 2025.

Più ingressi e nuovi termini. Il dl n. 145/2024, innanzitutto, porta da 93.550 a 110.000 gli ingressi per lavoro stagionale. In secondo luogo riparte gli ingressi tra settore agricolo e turistico-alberghiero (55.000 ingressi a settore) riservando ai permessi pluriennali 47mila ingressi in agricoltura e 37mila nel settore turistico-alberghiero. In terzo luogo cambia i termini per le istanze: settore agricolo, dalle ore 9 del 12 febbraio; settore turistico-alberghiero, dalle ore 9 del 12 febbraio per 38.500 ingressi (70% della quota) e dalle ore 9 del 1° ottobre per i restanti 16.500 ingressi (30%).

La pre-compilazione. Il dl 145/2024, in secondo luogo, introduce un nuovo step propedeutico alla richiesta di nulla osta: la pre-compilazione della domanda. Il fine è consentire i controlli sulla veridicità dei dati, sulla congruità delle richieste e sull’osservanza dei Ccnl (a cura dell’Inl). La pre-compilazione (le modalità saranno fissate con circolare dei ministri del lavoro e dell’interno) sarà possibile dal 1° al 30 novembre per tutte le richieste del 2025, tranne per la quota di 16.500 ingressi nel settore turistico-alberghiero (domande dal 1° ottobre 2025), la cui pre-compilazione ci sarà dal 1° al 31 luglio 2025.

Più ingressi per assistenza.Il dl n. 145/2024, in terzo luogo, fissa una quota aggiuntiva d’ingressi di lavoratori subordinati per assistenza familiare o sociosanitaria, a favore di persone con disabilità o «persona grande anziana», cioè dagli 80 anni in su. Le richieste non sono soggette alla pre-compilazione, ma la presentazione, a partire dalle ore 9 del 7 febbraio, è possibile solo tramite agenzie per il lavoro o associazioni datoriali firmatarie del Ccnl domestici.

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