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Autore: mondolavoro

Diffida amministrativa: le ulteriori precisazioni dell’INL


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’8 ottobre 2024, prot. n. 7296 – nel far seguito alle Note prot. n. 1357/2024 e prot. n. 6774/2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali del provvedimento di diffida amministrativa, ex artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 103/2024.

Nello specifico, l’INL ha chiarito che, considerata la natura procedurale delle richiamate disposizioni, la diffida amministrativa si applica a tutte le violazioni accertate prima del 2 agosto 2024, benché riferite a condotte poste in essere precedentemente.

Inoltre, tale provvedimento dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla Nota prot. n. 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo, anche al fine del monitoraggio sulla recidiva, ex art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.

Orario lavorativo ridotto, adottato il testo base


Lavorare meno a parità di stipendio. È l’obiettivo della proposta di legge di Pd, M5s e Avs per la riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario (AC 2067 Fratoianni), presentata lo scorso 1° ottobre e abbinata ai progetti di legge già in esame in materia di settimana corta (AC. 142 Fratoianni, AC 1000 Conte e AC 1505 Scotto).

È quanto ha deciso ieri la commissione Lavoro della Camera, che ha poi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 14 ottobre ore 12.00, in vista dell’approdo in Aula calendarizzato il 21 ottobre, salvo differimenti.

Il testo unitario delle opposizioni, composto da 7 articoli, si propone di favorire la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, volti alla definizione di modelli organizzativi che regolino una progressiva riduzione dell’orario normale di lavoro (40 ore settimanali) – come individuato all’art. 3 del decreto legislativo n. 66/2003 – fino a 32 ore settimanali, a parità di retribuzione.

La proposta prevede degli incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro, tra i quali, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in proporzione alla riduzione di orario concordata.

Per sostenere ulteriormente la sottoscrizione di contratti con riduzione dell’ordinario orario di lavoro si dispone un incremento delle risorse finanziarie per gli anni 2024, 2025 e 2026 del Fondo Nuove Competenze che viene ridenominato «Fondo Nuove competenze, Riduzione dell’orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa».

Viene inoltre istituito l’Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro con il compito di monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che stabiliscono riduzioni dell’orario lavorativo.

Al riguardo, si prevede che trascorso un triennio di attività dell’Osservatorio, alla luce delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate, venga rideterminata la durata dell’orario di lavoro come prevista dalla normativa vigente, affinché la riduzione dell’orario settimanale sperimentata diventi strutturale.

Contribuzione figurativa ed accesso alla pensione anticipata


La Cassazione – con sentenza del 17 settembre 2024, n. 24916 – ha affermato che, a mente di quanto stabilito nell’art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011 (che consente l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti a patto che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne), la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il richiamato disposto normativo non reca infatti alcun riferimento all’effettività della contribuzione, limitandosi invece a richiamare la contribuzione utile.

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