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Autore: mondolavoro

CNCE: congruità della manodopera impiegata in edilizia


La Commissione Nazionale delle Casse Edili – con lettera Circolare del 4 ottobre 2024, n. 24 – ha fornito ulteriori chiarimenti operativi riguardanti il Decreto Ministeriale n. 143/2021 sulla congruità della manodopera impiegata in edilizia.

Nel dettaglio, la CNCE ha precisato che, nel caso di associazioni temporanee di imprese, l’impresa mandataria ha il compito di inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, specificando le imprese coinvolte e le relative quote di lavoro. Tuttavia, ogni impresa è singolarmente responsabile della congruità della propria quota. In alternativa, se l’ATI si avvale di una società consortile, quest’ultima diventa responsabile della congruità in caso di mancanze.

Queste specifiche operazioni assicurano che ogni componente dell’ATI adempia agli obblighi di congruità secondo le rispettive quote di lavoro assegnate.

Freno alle assenze ingiustificate


Il ddl Lavoro si avvia a tagliare il primo traguardo, con l’approvazione oggi in aula alla camera per poi passare al Senato in seconda lettura. Il provvedimento introduce disposizioni finalizzate a semplificare e regolare il lavoro, sui temi della sicurezza, della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

In materia di rapporti di lavoro, si introduce un’ipotesi di dimissioni volontarie nel caso di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro oltre 15 giorni; previsione che non si applica se il lavoratore dimostri l’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza. Il ddl interviene, inoltre, sul periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, individuando il periodo di durata dello stesso in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario.

In tema di lavoro agile viene individuato il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro: entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Novità anche sui contratti di somministrazione. In particolare, vengono disapplicati, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, i vincoli relativi al termine di durata di un contratto in caso di impiego di soggetti disoccupati e di lavoratori svantaggiati. Il ddl interviene anche sulla compatibilità della cig con lo svolgimento di attività lavorativa, prevedendo la sospensione della prestazione di integrazione salariale per le giornate di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Il ddl modifica infine la disciplina relativa al regime forfetario per i professionisti riducendo l’ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente.

Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 4 ottobre 2024 – relativa alla causa C-314/23, avente ad oggetto l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ha affermato che le indennità giornaliere che compensino in modo forfettario talune spese sostenute da lavoratori a motivo dei loro spostamenti professionali costituiscono un elemento della loro retribuzione.

In tal senso, la CGUE ha chiarito che una differenza tra l’importo di tali indennità a seconda che esse siano concesse a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da uomini o a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da donne non è vietata dalla Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, qualora i due gruppi di lavoratori non esercitino uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

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