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Autore: mondolavoro

Riforma Fornero, ok contributi figurativi

Riforma Fornero: ok la contribuzione figurativa ai fini del raggiungimento del requisito per l’accesso al pensionamento (anticipato). Le pensioni anticipate del Governo Monti tornano al centro del dibattito grazie alla sentenza della Corte di cassazione n. 24916 del 17 settembre 2024 la quale si è espressa in senso favorevole sulla validità

Tutto muove dal rigetto della domanda di pensione anticipata ex L. n. 214/2011 effettuata da una lavoratrice.

In proposito, la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto che, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata fossero necessari “requisiti contributivi minimi effettivi” e fossero ritenuti idonei “accrediti figurativi per malattia o disoccupazione, perché i requisiti contributivi di 35 anni richiesti dalla precedente normativa sono rimasti invariati”.

Tali argomentazioni sono state smentite dalla Corte di Cassazione.

In effetti, il sistema previdenziale governante le prestazioni pensionistiche è mutato a seguito dell’intervenuta riforma del 2011 (D.L. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come “riforma Monti- Fornero”).

La norma di riferimento deve intravedersi nell’art. 24 della succitata legge, la quale affronta “il tema dell’unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell’innalzamento dell’età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di pensione anticipata”.

Può dirsi dunque che, a seguito della riforma, è stata introdotta una nuova prestazione (pensionistica), con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità, eliminando, peraltro il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione che, come sottolineato dai Giudici, “non opera più nel nuovo sistema”.

Infatti, i Giudici di legittimità hanno affermato che, per la maturazione dei requisiti contributivi necessari ai fini dell’accesso alla pensione anticipata post-riforma Monti-Fornero, nel sistema di cui all’art. 24, comma 10 , L. n. 214/2011 (che consente l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti a patto che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne), la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento.

Ciò in quanto il richiamato comma 10 non reca alcun riferimento all’effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile.

Al contrario, il sistema di cui al successivo comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) stabilisce che, ai fini dell’accesso alla pensione, “la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.

Ne deriva dunque che la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base dei calcoli contributivi comprensivi della contribuzione figurativa maturata dalla medesima, dovesse ritenersi fondata, “in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice”.

Stagista in azienda? 10mila euro

Stimolare con 10mila euro per ogni stagista la vocazione imprenditoriale dei giovani diplomati e laureati e facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro. È l’obiettivo del “Voucher stage”, l’iniziativa che rientra nel Progetto Rete promosso dal ministro per lo sport e i giovani attraverso il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e in collaborazione con Invitalia, che punta a sviluppare le competenze professionali dei giovani stagisti che verranno ospitati da imprese con sedi in Italia e in altri paesi Ue.

Dal 7 ottobre fino alle ore 17:00 dell’8 novembre 2024 (non è un click day) potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata (raggiungibile dal sito rete.giovani2030.it) le domande di partecipazione da parte delle imprese interessate che rispondono ai seguenti requisiti:

  • società di diritto italiano con sede legale in Italia;
  • codice fiscale e partita Iva italiani;
  • un minimo di 30 dipendenti.

Le sedi di svolgimento dello stage, siano esse principali o secondarie, devono possedere le seguenti caratteristiche:

  1. risultare iscritte nel registro delle imprese competente per territorio (in Italia o negli altri Paesi Ue;
  2. essere attive;
  3. essere state associate alle esperienze di stage offerte dalla società.

Attraverso la presentazione della domanda di partecipazione, le imprese potranno manifestare il loro interesse a ospitare, per un periodo di 6 mesi, fino a un massimo di 3 stagisti, diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Per ogni stagista da formare l’impresa riceverà da Invitalia, al termine dello stage, un contributo sotto forma di voucher di 10.000 euro.

Le imprese, infatti, dovranno corrispondere a ciascun giovane stagista una indennità di partecipazione di importo complessivo almeno pari al valore del predetto voucher e potranno, successivamente alla conclusione dello stage, richiederne il rimborso a Invitalia.

In fase di presentazione della domanda le imprese possono decidere di co-finanziare lo stage, avendo così più possibilità di vedersi assegnare il voucher.

Va sottolineato che il contributo economico è unicamente correlato allo svolgimento di un periodo di stage formativo potenzialmente in grado di sviluppare le capacità/conoscenze dei partecipanti e di avvicinarli alle esigenze e al fabbisogno di competenze del tessuto produttivo.

La dotazione finanziaria totale dell’iniziativa è pari a 10 milioni di euro con una riserva del 50% per il conseguimento di stage all’estero.

Tutte le richieste inviate entro e non oltre l’8 novembre 2024 saranno valutate senza considerare l’ordine di arrivo.

Ravvedimento per i contributi


Via libera al nuovo ravvedimento operoso per le omissioni contributive. Chi versa l’omesso entro 120 giorni dal termine originario, spontaneamente, paga una sanzione pari al tasso Bce (oggi 3,65%), ridotta rispetto a quella ordinaria pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% (quindi 9,15%). Il ravvedimento è applicabile alle omissioni relative a denunce di competenza dal 1° settembre.

Un esempio. I contributi dovuti sull’UniEmens di settembre, da versare entro il 16 ottobre, si possono“ravvedere” entro il 13 febbraio 2025 (120 giorni) pagando una sanzione dell’1,825% (3,65% annuo su sei mesi). Lo spiega l’Inps nella circolare n. 90/2024 , illustrando la riforma del regime sanzionatorio.

Riguardo all’evasione contributiva, inoltre, l’Inps estende al passato le novità sul ravvedimento per cui, per esempio, nel corrente mese di ottobre è possibile regolarizzare i periodi evasi da settembre 2023.

La riforma. Diverse le novità introdotte dall’art. 30 del dl n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, tutte operative dal 1° settembre 2024 modificando il regime sanzionatorio relativo ai casi di omissione o evasione contributiva. Il fine? Favorire l’emersione di lavoro nero e irregolare.

Ravvedimento delle omissioni. Nei casi di omissione contributiva, prima e dopo la riforma, è dovuta una sanzione, in ragione d’anno, pari all’ex tasso ufficiale di riferimento (Tur), oggi tasso Bce, maggiorato del 5,5%, fino al 40% dei contributi o premi omessi. Qui la novità assoluta: il ravvedimento. Se il pagamento di quanto omesso è fatto entro 120 giorni, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti, alla sanzione non è applicata la maggiorazione.

Quindi sarà pari al tasso Bce, oggi 3,65% (si veda ItaliaOggi del 24 settembre), fino al 40% di quanto omesso. La novità, precisa l’Inps, si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre e, quindi, ai mancati pagamenti di contributi relativi a obblighi di denuncia di periodi di competenza dal 1° settembre.

Ravvedimento delle evasioni. Nei casi di evasione contributiva, prima e dopo la riforma, è dovuta una sanzione, in ragione d’anno, pari al 30% fino al 60% dei contributi o premi non pagati entro la scadenza. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste degli enti, comunque entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento, è dovuta la sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% se il pagamento si fa entro 30 giorni dalla denuncia; ovvero del 7,5% se fatto entro 90 giorni. In caso di pagamento rateale, la ridotta misura delle sanzioni (tasso Bce più, rispettivamente, 5,5 o 7,5% a seconda del pagamento entro 30 o 90 giorni) è subordinata al versamento della prima rata.

Compliance in stand-by. Altra novità assoluta, sempre dal 1° settembre, riguarda l’attività di compliance per cui l’Inps deve mettere a disposizione del contribuente o suo intermediario gli elementi e informazioni rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il tutto al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. L’individuazione di criteri e modalità operative, spiega l’Inps, è avvenuta con delibera del consiglio di amministrazione dell’Inps, attualmente all’esame del ministro del lavoro per l’approvazione.

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