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Autore: mondolavoro

INPS: pubblicato l’Osservatorio delle ore di CIG


In data 30 settembre 2024, l’INPS ha pubblicato i dati di agosto 2024 dell’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni.

Andando nel dettaglio:

  • le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2024 sono state 17,4 milioni, anche in questo caso molto meno rispetto al mese precedente (26,1 milioni di ore) ma in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (13,6 milioni di ore);
  • il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2024 è stato pari a 6,4 milioni (di cui 3,8 per solidarietà) in forte diminuzione sia rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,1 milioni di ore (di cui 5,9 per solidarietà), sia rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 5,9 milioni di ore (di cui 3,8 per solidarietà);
  • non ci sono stati interventi in deroga autorizzati nel mese di agosto 2024;
  • il numero di ore autorizzate ad agosto 2024 nei fondi di solidarietà è stato pari a 0,5 milioni, meno della metà rispetto a luglio 2024 in cui erano state autorizzate 1,3 milioni. Minore la riduzione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 0,7 milioni di ore;
  • il numero di beneficiari di NASpI ad aprile 2024 è stato pari a un milione, con una variazione congiunturale di -6%. Più modesta la variazione tendenziale, -2% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente.

Modalità di comunicazione della malattia e legittimità del licenziamento


La Cassazione – con sentenza del 25 settembre 2024, n. 25661 – ha affermato la nullità del licenziamento del lavoratore che ha comunicato la propria assenza per malattia dall’estero esclusivamente “a mezzo fax”, senza alcuna telefonata.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il fax era una modalità espressamente prevista dal regolamento aziendale: la legge, infatti, non esclude modalità equivalenti secondo forme d’uso, che ben possono essere previste da un regolamento aziendale (peraltro, analogo fax era stato spedito anche all’INPS e regolarmente pervenuto all’istituto previdenziale).

In tal senso, risulta altresì irrilevante che il dipendente non abbia fornito ulteriori delucidazioni sul suo stato di salute.

Dipendenti, 100 euro in arrivo

Indennità una tantum ai dipendenti per il 2024. Questo quanto emerge dall’emendamento al disegno di legge di conversione del dl n. 113/2024 (cd. decreto Omnibus), che prevede il riconoscimento, per il 2024, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti, nelle more dell’attuazione dell’art. 5 comma 1, lett. a), n. 2.4), l. n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) e dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, in misura agevolata, sulla tredicesima mensilità. Come afferma Caratelli – presidente Enbic – l’emendamento può essere salutato con favore, costituendo, in attesa della prossima manovra e del riordino strutturale delle regole di tassazione dei redditi da lavoro, una prima misura per alleggerire il cuneo fiscale gravante sui lavoratori. Analizziamo i requisiti per l’accesso all’indennità in commento.

Sul profilo soggettivo, l’indennità sarà assegnata ai “lavoratori dipendenti”. In assenza di specifiche indicazioni della norma, beneficiari sarebbero i lavoratori pubblici e privati, titolari di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Sotto il profilo oggettivo, l’indennità sarà, poi, riconosciuta in presenza congiunta di tre condizioni. La prima è che il lavoratore abbia un reddito complessivo – dunque, non solo da lavoro dipendente – non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, rilevano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative (art. 44, comma 1, dl 78/2010, art. 16 dlgs 147/2015, art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dl 34/2019 e art. 5, dlgs 209/2023).

Inoltre, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-bis, Tuir). Come esplicitato dal Viceministro dell’Economia Leo nel suo intervento alle Commissioni dello scorso 24 settembre, non va, invece, computato il reddito della prima casa. La seconda condizione impone che il lavoratore abbia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, Tuir); oppure, il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’art. 12, comma 1, lett. c), decimo periodo, Tuir, ossia l’altro genitore manca o non ha riconosciuto il figlio oppure la coppia è separata effettivamente e legalmente.

A tal proposito, il Viceministro Leo, nel medesimo intervento alle Camere, sopra menzionato, ha precisato che l’indennità spetta anche alle famiglie monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l’altro genitore non l’ha riconosciuto. In questo caso, il lavoratore non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni valgono, quindi, per la famiglia di fatto, non registrata.

La terza condizione riguarda, infine, il possesso di un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 Tuir (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, Tuir. L’indennità, come stabilito dall’emendamento, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ma, allo stesso tempo, deve essere rapportata al periodo di lavoro, con la conseguenza che l’importo sarebbe pari a 100 euro solo per i lavoratori che hanno lavorato per tutto il 2024. Sulle modalità di assegnazione, l’indennità non opera automaticamente, ma deve essere richiesta dal lavoratore e verrà erogata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, insieme alla tredicesima mensilità.

A tal fine, il lavoratore dovrà attestare per iscritto di aver diritto all’indennità, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il sostituto recupererà, successivamente, il credito maturato mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17, d.lgs 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. Inoltre, in sede di conguaglio, il sostituto sarà tenuto a verificare la spettanza dell’indennità una tantum e, qualora questa si dovesse rivelare non spettante, provvederà al recupero del relativo importo. L’indennità una tantum verrà, infine, rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, e sarà riconosciuta anche se non sia stata erogata dal sostituto d’imposta e le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta.

L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi sarà computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sempre in sede di dichiarazione, sarà possibile restituire l’indennità una tantum, qualora la stessa dovesse risultare non spettante o spettante in misura inferiore.

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