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Autore: mondolavoro

Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili


L’INAIL – con Circolare 20 settembre 2024, n. 28 – ha ricordato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%.

Inoltre, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 9,15%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi la misura della sanzione è pari al 3,65%.

Niente sconti per la sicurezza sul lavoro


Giro di vite sulla nuova diffida amministrativa. È applicabile per una sola volta e a una sola violazione ogni cinque anni, ovvero se, in un quinquennio, non ci sono stati altri accertamenti per una qualsiasi altra violazione di quelle sanabili con diffida, cioè anche se diversa da quella oggetto di accertamento. Lo precisa l’Inl nella nota n. 6774/2024, con il placet del ministero del lavoro, nel fornire l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida e il modello di verbale.

La nuova diffida amministrativa

La diffida amministrativa, operativa per gli illeciti accertati dal 2 agosto anche se compiuti prima, si affianca alla diffida accertativa già operativa (art. 13 dlgs n. 124/2004). La nuova diffida si applica esclusivamente alle violazioni assistite da una sanzione pecuniaria massima di 5.000 euro, accertate la prima volta nell’arco di un quinquennio e ancora sanabili.

Pertanto, non trova applicazione, ad esempio, alla maxisanzione per lavoro nero; alle sanzioni in misura proporzionale, tra cui quelle sul collocamento obbligatorio; alle violazioni per cui l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come nel caso di violazione all’orario di lavoro.

L’elenco delle violazioni sanabili

Facendo seguito alla nota n. 1357/2024, l’Inl fornisce l’elenco di violazioni assoggettabili alla nuova diffida escludendo quelle «di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro» (art. 6 dlgs n. 103/2024).

Questa formulazione, precisa l’Inl, non è stata intesa in senso restrittivo (cioè riferita alle sole previsioni del Tu sicurezza del dlgs n. 81/2008), ma comprensiva delle «violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace «sicurezza sociale» ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione». Non può non evidenziarsi che tale scelta discrezionale dell’Inl potrebbe dare spazio a contenzioso.

Una sanatoria ogni cinque anni

La nuova diffida si applica alle violazioni accertate per la prima volta in un quinquennio. L’Inl precisa che il periodo di cinque anni si calcola a ritroso, partendo dall’inizio dell’accertamento. Inoltre, precisa che, nel periodo di cinque anni, non deve esserci stato un altro accertamento per una qualsiasi altra violazione sanabile (di quelle previste nell’elenco) sia con la diffida amministrativa e sia con la diffida accertativa, anche nelle ipotesi della c.d. diffida «ora per allora», tramite verbale unico e/o ordinanza-ingiunzione.

Il modello di verbale

La nuova diffida concede 20 giorni a trasgressore ed eventuale obbligato in solido per mettere fine alla violazione e rimuovere l’illecito. Il termine, precisa l’Inl, è sospensivo di quello previsto per la notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, nelle more dello sviluppo della gestione online del nuovo verbale, se ci sono da contestare ulteriori violazioni, accertate nella stessa ispezione, è necessario provvedere, al termine dei 20 giorni per la nuova diffida, a una tempestiva notifica del Verbale unico.

La dichiarazione reddituale in merito al cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

L’INPS – con Messaggio del 19 settembre 2024, n. 3077 – ha fornito dei chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023.

Il cittadino può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, può fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.

Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

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