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Autore: mondolavoro

Monitoraggio Adi senza stress


Obbligo di monitoraggio dell’Adi senza stress
. Infatti, gli incontri con i servizi sociali o i servizi per l’impiego effettuati, rispettivamente, nell’ambito del patto per l’inclusione sociale (Pais) o nell’ambito del patto di servizio personalizzato (Psp), valgono ai fini della verifica trimestrale, cioè ogni 90 giorni (c.d. monitoraggio), necessaria per la conservazione del diritto all’assegno d’inclusione. Dunque, nessuna duplicazione. A precisarlo, tra l’altro, è il ministero del lavoro nell’ultimo aggiornamento delle Faq online.

Gli incontri. Per poter accedere all’Adi, dopo aver presentato la domanda sul sito Inps, il richiedente deve iscriversi sulla piattaforma Siisl dove (e solo dove) potrà sottoscrivere il patto di attivazione digitale (Pad) del nucleo familiare, condizione per il riconoscimento del beneficio economico. Nelle Faq online è precisato che non c’è un termine per la sottoscrizione; tuttavia, finché non avviene non può aver inizio l’iter per l’erogazione del sussidio.

Una volta sottoscritto il Pad, i dati del nucleo familiare sono inviati al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e l’indirizzamento dei singoli componenti verso i percorsi di attivazione individuali ovvero per rilevamento di situazioni di esclusione. I beneficiari devono avere il primo in contro ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad.

L’analisi preliminare può avere come esito la sottoscrizione, obbligatoria oppure volontaria, del patto per l’inclusione sociale (Pais) curato dai servizi sociali. I componenti d’età tra 18 e 59 anni, senza cause di esclusione (quali occupazione, frequenza di un corso di studi, carichi di cura, disabilità, malattia oncologica, titolarità di pensione diretta, inserimento nei percorsi di protezione per violenza di genere) sono tenuti all’attivazione lavorativa definita nel patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego.

Monitoraggio senza stress. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari di Adi devono presentarsi presso i servizi sociali oppure presso un patronato, per aggiornare la propria posizione (c.d. monitoraggio). In merito è stato chiesto di sapere se gli incontri dei beneficiari di Adi con i servizi sociali o con i servizi per l’impiego, realizzati nell’ambito del Pais o del Psp, valgono anche ai fini del monitoraggio. La Faq risponde affermativamente, precisando che gli incontri sono validi anche ai fini del monitoraggio ogni 90 giorni; pertanto, a seguito d’incontro, il contatore è azzerato e l’incontro successivo dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.

Le sanzioni. La Faq continua spiegando che la mancata presentazione a una convocazione da parte dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio dell’Adi per tutto l’intero nucleo familiare. Invece, se manca la formale convocazione, in caso di mancato incontro entro i termini, l’Inps sospenderà il pagamento del beneficio Adi dal mese successivo.

La sospensione verrà annullata, senza impatto sul regolare pagamento del beneficio Adi, in caso di segnalazione all’Inps dell’avvenuto incontro entro il 20 del mese successivo a quello di sospensione. In ogni caso, l’erogazione del beneficio verrà riattivata a seguito dell’avvenuto incontro, includendo le eventuali mensilità arretrate.

Tutto pronto per il G7 Lavoro e Occupazione

Dall’11 al 13 settembre 2024 si terrà il “G7 Lavoro e Occupazione”, la riunione dei Ministri del Lavoro e dell’Occupazione di Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone.

Insieme al Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, al Direttore generale dell’OIL, al Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell’OCSE ed ai rappresentanti di Business 7 e Labour 7, così come i rappresentanti di Civil 7, Women 7 e Youth 7, si affronteranno le seguenti tematiche:

  • uno sviluppo e un uso umano-centrico dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro;
  • mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano;
  • competenze reattive, flessibili e inclusive, politiche e sistemi di apprendimento permanente.

Comunicato Stampa 2 settembre 2024

Caporalato, lotta a tutto campo


Lotta senza quartiere al caporalato. Al fine di rafforzare i controlli di contrasto e prevenzione al fenomeno del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare, infatti, gli ispettori dell’Inl, inclusi quelli del comando carabinieri per la tutela del lavoro dello stesso Inl, e la Guardia di Finanza possono accedere a tutte le informazioni e a tutte le banche dati dell’Inps. Lo prevede la legge n. 101/2024, di conversione del dl n. 63/2024, inserendo la novità nell’ambito delle attività di controllo sull’assegno d’inclusione, quindi con riferimento a tutte le aziende di qualunque settore.

Inoltre, misure ad hoc sono previste in relazione al solo settore agricolo che, secondo il sentire comune, è il settore tipico del caporalato: un sistema di lotta comune; una banca dati degli appalti; e una polizza assicurativa obbligatoria a garanzia di contributi, premi e retribuzioni dei lavoratori occupati negli appalti, assistita dalla sanzione da 5.000 a 15.000 euro.

Il caporalato. Vanno sotto questo nome due distinte figure d’incriminazione:

  • quella dell’intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • quella dello sfruttamento lavorativo con cui è punito penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche tramite l’attività d’intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Elementi della fattispecie. Sono dunque due gli elementi costitutivi per entrambi gli illeciti: lo sfruttamento lavorativo e l’approfittamento dello stato di bisogno.

Lo sfruttamento lavorativo. Secondo l’art. 603-bis del codice penale costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più “condizioni”, da intendersi tuttavia quali condizioni “di lavoro” e non quali elementi condizionanti la sussistenza del reato. Si tratta, nello specifico, dei indici da considerare tali esclusivamente (cioè meri indici dello sfruttamento), alternativi, finalizzati a indirizzare e ad approfondire gli accertamenti (si veda tabella).

L’approfittamento dello stato di bisogno. L’approfittamento è riconducibile alla strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima di un reato, per la quale è sufficiente la consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali.

Per quanto concerne lo “stato di bisogno”, secondo l’orientamento giurisprudenziale è riconosciuto solo quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire a esigenze definibili come primarie, cioè quelle relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.

Tale elemento di reato è stato ricondotto, inoltre, a “una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta e “non si identifica nel bisogno di lavorare, ma presuppone uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che pur non annientando in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona”.

Aggravanti speciali. L’art. 603-bis del codice penale prevede, inoltre, che se i fatti sono commessi con violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato e indica le aggravanti specifiche che comportano l’aumento della pena e le attenuanti (“collaboratori di giustizia”) che ne riducono, invece, l’entità (per tutto si veda tabella).

Un sistema in lotta. Il decreto legge n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024, al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, che è il compito specifico affidato al “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, già istituito presso il ministero del lavoro, istituisce, sempre presso il ministero del lavoro, il nuovo “Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura”.

Il sistema, che mira anche a favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e a incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il ministero del lavoro, il ministero dell’agricoltura, il ministero dell’interno, l’Inps, l’Inail, l’Inl, l’Agea (agenzia per le erogazioni in agricoltura e l’Istat, ciascuno mettendo a disposizione i dati in possesso relativi ai rapporti di lavoro delle aziende agricole.

La Banca dati degli appalti. La seconda misura specifica per l’agricoltura è istituita dall’art. 2-quinquies del dl n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024, al fine specifico di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta di una nuova banca dati, istituita presso l’Inps con contenuti sia in forma analitica sia aggregata, alla quale accede il personale ispettivo dell’Inl, del comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’Inail.

Alla banca dati vengono iscritte le imprese, in forma singola o associata, che intendono partecipare agli appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola, secondo la disciplina rimessa a un decreto non ancora emanato anche in relazione ai contenuti. Tra l’altro, verranno fissati i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, nonché delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto.

La stipulazione o l’esecuzione del contratto di appalto in violazione delle nuove norme comporterà l’applicazione, a carico di committente e appaltatore, di una sanzione da 5.000 a 15.000 euro, senza applicazione della procedura di diffida. L’irrogazione della sanzione impedirà inoltre, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità.

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