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Autore: mondolavoro

L’Enpap offre 600 voucher per interventi psicologici


Un nuovo tassello per «Vivere meglio», l’iniziativa promossa dall’Ente previdenziale e assistenziale degli psicologi (Enpap) per donare sostegno a quanti soffrono di ansia e depressione, disturbi emotivi in sensibile aumento (anche) a seguito della pandemia da Covid-19: in arrivo, infatti, c’è la possibilità di usufruire di circa 600 interventi online da parte di professionisti iscritti alla Cassa per quanti, dopo un test effettuato sul sito del progetto, verranno ritenuti idonei a svolgere un ciclo di incontri e potranno, dunque, scaricare un «voucher» per ottenere le prestazioni.

È questo il secondo anno nel quale l’Istituto pensionistico privato presieduto da Felice Damiano Torricelli sovvenziona la strategia per fornire aiuto gratuito alla collettività: nel 2024, grazie ad una dotazione di un milione di euro, è stato favorito l’accesso alle terapie, con un «focus» specifico dedicato al supporto dei residenti nelle zone colpite dalle recenti alluvioni (ovvero Emilia Romagna, Marche e Toscana).

Nelle settimane passate, durante un’audizione nella Commissione parlamentare per il controllo delle gestioni previdenziali, i vertici dell’Enpap avevano messo in luce i risultati di «Vivere Meglio» finora conseguiti: sono stati condotti 120.000 «screening» ed i beneficiari del servizio sono stati oltre 9.200, mentre la percentuale di miglioramento clinico degli utenti è risultata essere pari all’82% alla fine del percorso intrapreso con lo psicologo (si veda anche ItaliaOggi del 12 luglio).

Attualmente, si sottolinea, «le persone fra i 16 ed i 35 anni costituiscono quasi il 70% dei fruitori del progetto», e si tratta di «un dato particolarmente preoccupante, anche perché, nei mesi a venire, la domanda di cure da parte dei giovani non potrà che continuare a crescere, proprio a causa delle enormi fonti di precarietà e incertezza che impattano sul loro benessere».

Nel frattempo, si va ampliando gradualmente la platea dei professionisti associati all’Ente, giacché sono giunti a quota 82.000, salendo mediamente di circa 2.750 nuovi iscritti all’anno.

Bonus figli a maglie larghe

Maggiorazione del congedo parentale a maglie larghe. Spetta anche se la mamma ha terminato il congedo di maternità entro il 31 dicembre 2023 (evenienza che lo escluderebbe) e il papà ha fruito del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. In tal caso, infatti, ai fini del diritto alla maggiorazione si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito (paternità). Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nell’ultimo aggiornamento delle Faq.

Indennità più alte

Dall’anno 2023, grazie alla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), l’indennità del congedo parentale è maggiorata, per un mese fruito entro 6 anni di vita del figlio (in caso di adozione o affidamento il riferimento a 6 anni è all’ingresso in famiglia del minore). Quel mese, cioè, viene indennizzato all’80% della retribuzione e non al 30%. Dall’anno 2024, la legge n. 213/2023 (legge bilancio 2024) ha replicato la misura: un altro mese è indennizzato al 60% (80% solo nel 2024) se fruito entro 6 anni di vita del figlio. Le maggiorazioni spettano ai dipendenti che, rispettivamente, non hanno terminato l’astensione obbligatoria al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Se le scadenze sono due

In merito alla maggiorazione spettante quest’anno, è stato chiesto di chiarire cosa succede se uno dei genitori ha terminato il congedo obbligatorio entro il 31 dicembre 2023 e l’altro fruisce del congedo obbligatorio dopo la predetta data. La risposta è positiva per i lavoratori. In tal caso, infatti, precisa la Faq, la maggiorazione spetta perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito.

Esempio: se la mamma ha finito il congedo di maternità prima del 31 dicembre 2023, mentre il papà ha fruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024ricorrono i presupposti per accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%. Quindi, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024 (dall’anno 2025 al 60%), per quanto previsto dalla legge di bilancio 2024.

Come si calcola il «mese»

Quando parla di maggiorazione del congedo parentale la normativa fissa un limite riferendolo a un «mese». È stato chiesto di chiarire come si calcola la mensilità, ossia se vanno considerati i mesi di calendario o 30 giorni. La Faq spiega che la durata «è esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso (ad esempio dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo).

Se i periodi sono di durata inferiore al mese si sommano le giornate di assenza di ogni periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese. Se i periodi sono di durata superiore a un mese (ma non multipli) si computa il mese o il numero di mesi inclusi negli stessi periodi, secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.

Non cambia la durata

Altra Faq ha chiesto di sapere in cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale. L’Inps risponde che la maggiorazione riguarda esclusivamente l’indennità, che è incrementata, mentre non aggiunge un altro mese alla durata del congedo parentale. Il riepilogo delle tutele. Un’ultima Faq ha chiesto il riassunto di come viene indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. La risposta è in tabella.

Codice della crisi d’impresa: in Consiglio dei ministri le modifiche

In data 4 settembre 2024, il Consiglio dei Ministri n. 93 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ”.

Tra gli aspetti più rilevanti, si prevede che l’accesso all’istituto della composizione negoziata può avvenire, indifferentemente, quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche in presenza solo di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, diversamente da quanto previsto dagli strumenti di regolazione della crisi.

Per superare i dubbi sollevati da alcune pronunce della giurisprudenza, viene precisato che, quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa non c’è la preclusione alla possibilità di accesso alla composizione negoziata.

L’impresa sarà tenuta a dichiarare se pendono ricorsi e resta confermata la necessità che l’imprenditore, nell’accedere alla composizione, deve attestare di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Viene posta a “regime” la possibilità di presentare autocertificazioni sui debiti tributari e previdenziali quali allegati alla domanda di nomina dell’esperto. Si tratta della soluzione che era stata introdotta provvisoriamente nel 2023 per sopperire alle lunghe tempistiche spesso necessarie per ottenere tale documentazione dagli enti tenuti a rilasciarla. Con la soluzione individuata possono essere superati i ritardi nell’accesso alla composizione dovuti a tali problematiche, migliorando le possibilità di risanamento delle imprese.

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