Skip to main content

Autore: mondolavoro

Pubblicata la nota metodologica ISTAT, con gli occupati/disoccupati di luglio 2024

In data 30 agosto 2024, l’ISTAT ha pubblicato la nota metodologica, con gli occupati/disoccupati di luglio 2024. A luglio 2024, rispetto al mese precedente, crescono sia gli occupati sia gli inattivi e diminuiscono i disoccupati.

L’occupazione aumenta (+0,2%, pari a +56.000 unità) per le donne, gli autonomi e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni per i quali cala; il numero di occupati diminuisce anche tra i dipendenti. Il tasso di occupazione sale al 62,3% (+0,1 punti).

Il numero di persone in cerca di lavoro si riduce (-6,1%, pari a -107.000 unità) per entrambe le componenti di genere e in tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione scende al 6,5% (-0,4 punti), quello giovanile al 20,8% (-0,6 punti).

Il numero di inattivi aumenta (+0,6%, pari a +73.000 unità) tra gli uomini, le donne e i 25-49enni; diminuisce invece tra i 15-24enni e gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,3% (+0,2 punti).

Anche confrontando il trimestre maggio-luglio 2024 con quello precedente (febbraio-aprile 2024) si osserva un incremento nel numero di occupati (+0,3%, pari a +83.000 unità).

La crescita dell’occupazione osservata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,5%, pari a -82.000 unità) e all’aumento degli inattivi (+0,5%, pari a +64.000 unità).

Il numero di occupati a luglio 2024 supera quello di luglio 2023 del 2,1% (+490.000 unità). L’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età ad eccezione dei 15-24enni. Il tasso di occupazione in un anno sale di 1,0%.

Modalità di richiesta dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità

L’INPS – con Messaggio 29 agosto 2024, n. 2906- ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande di incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ex art. 28, D.L. 4 maggio 2023, n. 48.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente selezionare l’apposito oggetto “Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del presente Messaggio, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

  • le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
  • l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
  • i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).

Il file in formato .csv, contenente i dati utili all’istruttoria, si ottiene dal template di cui all’Allegato n. 3, dopo avere inserito correttamente tutti i dati richiesti e aver effettuato il salvataggio con nome, selezionando in “salva come” l’opzione “CSV, delimitato dal separatore di elenco (*.csv)”.

Le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo Messaggio.

Cinque tipologie di incentivo per le aziende che assumono


Ventaglio d’incentivi per chi procede a nuove assunzioni. Si è aperta il 1° settembre la finestra temporale a disposizione dei datori di lavoro per potersi avvalere di cinque nuove agevolazioni e chiuderà i battenti tra 16 mesi, il 31 dicembre 2025: tre bonus sulle assunzioni di giovani d’età fino a 35 anni non compiuti (uno per l’intero territorio nazionale; un altro per i territori della Zes unica; il terzo a favore delle nuove imprese avviate a partire dal 1° luglio 2024 nei settori strategici), uno sulle assunzioni di donne e, infine, l’ultimo sulle assunzioni di persone con almeno 35 anni in territori Zes.

Le assunzioni sono agevolabili, ma i relativi incentivi non ancora operativi, cioè non ancora concretamente fruibili da parte dei datori di lavoro. E lo saranno (salvo sorprese) una volta ricevuta l’autorizzazione Ue, non necessaria al bonus donne, e dopo la pubblicazione di un decreto che dovrà fissare le modalità operative. Tutti gli incentivi sono stati introdotti con il dl n. 60/2024, c.d. decreto Coesione, convertito con legge n. 95/2024.

Il ventaglio delle assunzioni agevolate. I nuovi incentivi ripristinano in un certo qual modo il ventaglio delle possibilità, a disposizione dei datori di lavoro, per assumere al risparmio, ristrettosi a inizio anno. Infatti, a partire dallo scorso mese di gennaio non sono più operative cinque agevolazioni, scadute il 31 dicembre 2023 e non prorogate (si veda tabella).

Tra quelle ancora vigenti, c’è l’esonero contributivo per le assunzioni di under 36, che è tornato all’originaria misura con limite d’età per l’assunzione più basso (under30) e con sconto ridotto (50 non più 100%). Inoltre, l’addio al reddito di cittadinanza ha messo in soffitta anche il relativo incentivo in caso di assunzione di beneficiari del sussidio, ma è stato sostituito dal nuovo (e quasi identico) bonus in caso di assunzione di fruitori dell’assegno d’inclusione (Adi) o del supporto per formazione e lavoro (Sfl). Infine, al Sud resta lo sgravio “generico” del 30% dei contributi su tutti gli occupati.

Il bonus giovani (under 30). Da gennaio 2024 è tornato a regime l’incentivo dello sgravio contributivo, in versione ridotta, che premia le assunzioni di under 30. Fino all’anno scorso ha premiato le assunzioni di giovani under 36 (fino a 35 anni e 364 giorni d’età); dal 1° gennaio 2024 (assunzioni effettuate da tale data), premia le assunzioni di giovani under 30 anni (fino a 29 anni e 364 giorni d’età). Sono agevolate solo le assunzioni di giovani che, prima di tale assunzione (agevolata), non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.

Non impedisce l’accesso all’incentivo, però, l’eventuale pregresso svolgimento di prestazioni in forme contrattuali diverse dal contratto subordinato a tempo indeterminato: ad esempio, rapporto a termine, attività professionale autonoma, etc. L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro di tutti i settori: imprenditori; non imprenditori; enti pubblici economici; etc., con esclusione della pubblica amministrazione. In caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione di un contratto a termine a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, il datore di lavoro fruisce di uno sgravio contributivo del 50% fino a un massimo di 3.000 euro anni, in quote mensili, per la durata di 36 mesi. Sono esclusi i rapporti: apprendistato; lavoro intermittente; lavoro occasionale; lavoro domestico.

Zero contributi sulle assunzioni di fruitori di Adi o Sfl. Da gennaio i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo del 100%, per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti fruitori di Sfl o Adi (50% nell’ipotesi di assunzione a termine).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un’assunzione a termine il beneficio raddoppia: un anno di sgravio al 50% più un anno al 100%. L’incentivo è nuovo e deriva dalla riforma del Rdc, sostituito dal Sfl, dal 1° settembre 2023, e dall’Adi, dal 1° gennaio 2024. Il nuovo incentivo è stato previsto per promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari di queste nuove misure. Tra le condizioni è previsto che l’incentivo sia riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo per inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Il nuovo incentivo premia queste assunzioni: a tempo indeterminato, pieno o parziale; con apprendistato; a termine o stagionale, a tempo pieno o parziale. Spetta, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Assunzioni e trasformazioni, inoltre, devono decorrere dal 1° gennaio 2024. In ogni caso, l’assunzione deve riguardare soggetti “fruitori” di Adi o Sfl, non bastando la sola presentazione della domanda o il solo diritto: è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della misura (Sfl o Adi).

Misura e durata dello sgravio variano a seconda del tipo di assunzione. In caso di rapporti part time, il massimale va proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato si possono fruire di entrambi gli sgravi, nel limite di 24 mesi. Queste le coordinate degli incentivi:

  • assunzione a tempo indeterminato o con apprendistato: sgravio del 100% per la durata di 12 mesi, fino al massimale annuo di 8.000 euro (666,66 euro mensili e 21,50 giornalieri);
  • assunzione a termine o stagionali: sgravio del 50% per la durata di 12 mesi, fino al massimale annuo di 4.000 euro (333,33 euro mensili e 10,75 giornalieri).

Attenzione; in caso di licenziamento del neo assunto entro i 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni.

La decontribuzione Sud. Il Mezzogiorno resta favorito sul costo del lavoro, ridotto rispetto al resto del Paese mediante l’incentivo ad hoc c.d. decontribuzione Sud, applicabile a tutti i dipendenti. Al momento, tuttavia, l’operatività dell’incentivo è certa fino al 31 dicembre 2024; oltre, bisognerà vedere. L’incentivo è stato introdotto dal decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) a favore dei datori di lavoro privati, eccetto quelli dei settori agricolo e domestico. Si applica ai rapporti di lavoro subordinati (dipendenti) attivi nelle regioni Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, anche da parte di datori di lavoro con propria sede legale in regioni diverse, purché hanno sedi operative e lavoratori occupati nelle aree agevolate. L’agevolazione (lo sconto) è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente.

Attualmente, cioè per il semestre luglio/dicembre 2024 l’agevolazione è operativa per i rapporti instaurati entro il 30 giugno 2024 (non trova applicazione, cioè, sulle assunzioni effettuate dal 1° luglio). Il ministero del lavoro ha precisato che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a termine, la decontribuzione può trovare applicazione fino al 31 dicembre ancorché il rapporto sia prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno.

Nel caso in cui l’agevolazione dovesse essere confermata per i periodi futuri, lo sconto resterà del 30% fino al 31 dicembre 2025, per poi scendere al 20% per gli anni 2026 e 2027 e scendere ancora al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta