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Autore: mondolavoro

Risarcimenti Inail più ricchi


Indennizzi per il danno biologico più pesanti a partire dal 1° luglio. Gli importi, infatti, sono stati rivalutati del 5,4%, quant’è stata la variazione percentuale dei prezzi Istat tra il 2022 e il 2023. A stabilirlo è il decreto del ministro del lavoro n. 354/2024, apparso nella sezione pubblicità legale del sito del ministero, che approva la delibera Inail n. 19/2024 con gli importi delle prestazioni.

Il danno biologico

La rivalutazione riguarda la prestazione erogata dall’Inail per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica, c.d. danno biologico, a seguito di infortuni o di malattie professionali. La prestazione, tecnicamente indennizzo, è di due tipi: in forma capitale (una tantum) oppure in forma rendita (periodica), a seconda del grado di menomazione che ha subìto il lavoratore. In entrambi i casi, l’importo è fissato dalla specifica “Tabella indennizzo danno biologico”, interessata dall’operazione di rivalutazione. La liquidazione, in particolare, è prevista nella specie di:

  1. somma in capitale, nel caso di infortuni e/o di malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
  2. di rendita, nel caso di infortuni e/o malattie professionali con invalidità a partire dal 16%.

L’andamento nel tempo

Il danno biologico viene risarcito a partire dal mese di luglio 2000. Per quindici anni, cioè fino al 2015, gli importi dell’indennizzo non sono stati assoggettati ad alcuna rivalutazione. Nel 2009 c’è stato un aumento straordinario (8,68%) e così anche nel 2014 (7,57%).

Poi con la manovra 2016 è stato introdotto il meccanismo automatico di rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio di ogni anno, in base al tasso Istat. Per i primi due anni (2016 e 2017), però, non c’è stata comunque alcuna rivalutazione a causa delle variazioni negative del tasso Istat. Il 2018 ha visto il debutto della rivalutazione in misura pari all’1,1%, cui ha fatto seguito un’ulteriore rivalutazione per l’anno 2019 sempre dell’1,1%. Intanto, sempre nell’anno 2019, il decreto 45/2019 ha approvato una nuova «tabella indennizzo danno biologico in capitale», la quale trova applicazione per gli eventi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La nuova rivalutazione

Per l’anno 2020 c’è stata una rivalutazione pari allo 0,5% con decorrenza dal 1° luglio, che si è andata ad aggiungere all’incremento delle rivalutazioni relative agli anni precedenti. Nessuna rivalutazione c’è stata, invece, con decorrenza dal 1° luglio 2021 in relazione alla variazione negativa registrata dall’indice Istat. Per il 2022, invece, l’Istat ha registrato una variazione tra il 2020 e 2021 dell’1,9%; pertanto, il decreto 143/2022 ha approvato la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2022, predisposta dall’Inail, che si va ad aggiungere agli incrementi delle rivalutazioni degli anni precedenti.

Per il 2023, l’Istat ha registrato una variazione tra 2021 e 2022 di ben l’8,1% e il decreto n. 105/2023 ha proceduto alla rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, che si è aggiunta alle precedenti. Infine, per l’anno corrente 2024, l’Istat ha registrato una variazione tra il 2022 e 2023 del 5,4%.

Il decreto 354/2024 del ministro del lavoro, da poco apparso nella sezione pubblicità legale sul sito internet del ministero del lavoro, approva la rivalutazione degli importi degli indennizzi per il danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024, predisposta dall’Inail con deliberazione 19/2024, che si aggiunge agli incrementi delle rivalutazioni già operate per gli anni precedenti.

Osservatorio sulle ore autorizzate di CIG: i dati di giugno 2024

In data 25 luglio 2024, l’INPS ha pubblicato i dati di giugno 2024 dell’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni.

Nel dettaglio, le ore di Cassa Integrazione Ordinaria autorizzate a giugno 2024 sono state 25,1 milioni, -4,7% la variazione congiunturale rispetto al precedente mese di maggio 2024 (26,3 milioni di ore). A giugno 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore.

Il numero di ore di Cassa Integrazione Straordinaria autorizzate a giugno 2024 è stato pari a 9,5 milioni (di cui 6,8 per solidarietà) meno della metà rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 20 milioni di ore (di cui 7,8 per solidarietà). In diminuzione anche la variazione tendenziale, -7,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 10,3 milioni di ore (di cui 4,7 per solidarietà).

Gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di giugno 2024 sono meno di 23mila le ore autorizzate.

Il numero di ore autorizzate a giugno 2024 nei Fondi di solidarietà è pari a 0,7 milioni e registra una variazione congiunturale del -20,5% (0,9 milioni di ore autorizzate nel mese precedente). Modesta la variazione tendenziale rispetto al mese di giugno 2023 (+4,3%).

Il numero di beneficiari di NASpI a febbraio 2024 è stato pari a 1,1 milioni di soggetti con una variazione congiunturale di -8,7% (oltre 1,2 milioni i beneficiari di NASpI nel mese precedente). Modesta la variazione tendenziale, -0,8% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente.

CIG per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo


L’INPS – con Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736 – ha riepilogato le principali regole in vigore per la fattispecie degli eventi meteo che possono causare la sospensione o riduzione dell’attività produttiva, soffermandosi sulle caratteristiche di base che determinano la legittimità della spettanza e sulle deroghe alla disciplina generale previste per questa specifica tipologia di sospensione.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

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