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Autore: mondolavoro

Danno biologico: rivalutazione annuale delle prestazioni economiche

In data 25 luglio 2024, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto 16 luglio 2024, n. 119, concernente la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 19.

Al riguardo, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura del 5,4%.

Pensioni e prestazioni assistenziali

L’INPS – con Messaggio del 22 luglio 2024, n. 2672 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito chiarimenti riguardo all’ambito di operatività dei limiti ai pagamenti in contanti di € 1.000, ex art. 2, comma 4-ter , lett. c), D.L. n. 138/2011, rispetto al limite generale fissato in € 5.000, di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, l’Istituto ha precisato che il limite di € 1.000 rappresenta la specificazione, in ambito pubblico, di quanto previsto per la generalità degli operatori economici (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private) dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Pertanto, nel caso in cui venga liquidata una nuova pensione e/o una prestazione assistenziale in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, è necessario verificare che l’importo netto mensile complessivo a pagare delle due o più prestazioni non superi, a regime, il suddetto limite di € 1.000 mensili.

Qualora invece tale limite risulti superato, l’interessato deve provvedere ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e prestazioni assimilate (conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da IBAN).

Congedo parentale, istanze con 60 giorni di anticipo


La domanda di congedo parentale all’Inps può essere presentata con un massimo di due mesi di anticipo. Lo precisa lo stesso ente di previdenza nel messaggio n. 2704/2024, annunciando l’ok della procedura online per le richieste del congedo a ore e con indennità maggiorata.

Indennità più alte. La legge n. 197/2022 ha stabilito che, dall’anno 2023, un mese di congedo parentale fruito entro i 6 anni di vita del figlio sia indennizzato all’80% (in caso di adozione o affidamento, i sei anni riguardano l’ingresso in famiglia). La legge n. 213/2023 ha replicato la misura, dall’anno 2024, e un altro mese fruito sempre entro i 6 anni di vita del figlio è indennizzato al 60% (80% solo nel 2024).

Entrambe le maggiorazioni spettano ai lavoratori che non hanno terminato l’astensione obbligatoria (congedo maternità/paternità), rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Congedo a ore. L’Inps annuncia che è possibile richiedere il congedo parentale a ore e in misura maggiorata. A tal fine, occorre indicare la data di fine congedo di maternità o di paternità, obbligatorio o alternativo, nel caso in cui la data del parto o d’ingresso in famiglia del minore ricada nell’anno 2022.

Nel caso in cui l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di una delle predette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese maggiorato al 60% (80% solo per l’anno 2024). Nel caso in cui, infine, l’evento ricada o si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, non è necessario indicare alcuna data.

Il preavviso. La nuova procedura, spiega inoltre l’Inps, è stata modificata per consentire la presentazione della domanda di congedo parentale solo per periodi che iniziano non più tardi di due mesi. Ciò non preclude la possibilità al lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con maggiore preavviso al datore di lavoro. A norma di legge, infatti, il preavviso minimo è di 5 giorni (2 se a ore), ma non è escluso un preavviso superiore.

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