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Autore: mondolavoro

Assegni sociali senza 730

Niente rimborso o trattenuta fiscale del 730 da parte dell’Inps ai percettori di assegno sociale e a chi non abbia più rapporti con l’istituto previdenziale dal 1° aprile 2024 (ad esempio chi ha terminato di percepire la Naspi entro il 31 marzo).

A precisarlo è lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio n. 2640/2024 , fornendo chiarimenti in merito all’assistenza fiscale per l’anno corrente che chiuderà i battenti il prossimo 30 settembre (presentazione del modello 730/2024, relativo ai redditi dell’anno 2023).

L’assistenza fiscale. L’Inps ricorda, innanzitutto, che può prestare assistenza fiscale soltanto qualora nell’anno di presentazione del modello 730 (anno corrente) sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

Tale rapporto non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, pensioni a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o prestazioni assistenziali, quali assegni sociali, pensioni d’invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per nucleo familiare. Inoltre, il rapporto di sostituzione è da ritenere non ricorrente anche nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024.

Verifica online. Le risultanze contabili del modello 730 affidate all’Inps possono essere verificate, online, sul sito internet, direttamente dai cittadini interessati, accedendo autenticandosi con un’identità digitale Spid, Cie o Cns (si veda tabella).

Seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca. Sul sito dell’Inps, inoltre, è possibile inviare una richiesta di annullamento e/o variazione della seconda o unica rata d’acconto Irpef e/o cedolare secca, sia per il dichiarante sia per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre.

L’annullamento o variazione richiesta, il cui addebito è previsto nel mese di novembre 2024, spiega l’Inps, potrà subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, nonché ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni del predetto mese di novembre.

Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni di novembre, in particolare, la variazione verrà applicata sulla successiva del mese di dicembre con conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

In GU le nuove disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024, n. 168 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”.

Alcune novità apportate dal provvedimento in specie, riguardano:

  • reti associative – viene previsto che qualora una rete associativa, successivamente all’iscrizione nel RUNTS, diminuisca il numero dei propri associati al di sotto di quello stabilito dalla legge, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS;
  • sponsorizzazioni per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) – viene chiarito che per gli enti del terzo settore anche iscritti al Registro nazionale delle ASD è fatta salva l’applicazione della disciplina delle sponsorizzazioni, ex art. 9, comma 1-bis , D.Lgs. n. 36/2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
  • rapporto tra dipendenti e volontari nelle associazioni di promozione sociale (APS) – in base alla nuova soglia, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’art. 35, comma 1 , del Codice del Terzo Settore, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  • soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione nel RUNTS – si prevede che il legale rappresentante dell’ente, o il legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce, possono nominare un delegato da incaricare ai fini dell’iscrizione al RUNTS dell’ente stesso.

Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L’Inps, con messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024, ha fornito le prime istruzioni operative sul D.I. 21 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 e vigente dal 9 luglio stesso, che adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla L. 234/2021 e successive modificazioni.

È stato ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti. Inoltre, la platea dei lavoratori destinatari delle tutele è stata ampliata ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato; restano, invece, esclusi i dirigenti.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fis, né al relativo obbligo contributivo. Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I..

Inoltre, è previsto un contributo addizionale nella misura del 4%, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

L’Istituto rimanda a una successiva circolare le istruzioni specifiche sulle novità del D.I..

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