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Autore: mondolavoro

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato


La Cassazione – con sentenza del 15 luglio 2024, n. 19348 – ha affermato che il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i successivi dodici mesi dal momento della cessazione del rapporto. Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che entro tale termine (e, di conseguenza, anche nel corso della vigenza del rapporto) il lavoratore deve manifestare al datore la sua volontà in tal senso.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 12 febbraio 2016, n. 7 – ha chiarito che “fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell’atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l’esercizio dello stesso consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge. Pertanto, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso”.

Adi sotto stretta sorveglianza

Tempi duri per i furbetti dell’Adi. L’Inps, infatti, verifica ogni mese, prima di erogare la rata di sussidio mensile, se il nucleo familiare è in possesso dei requisiti, nonché l’eventuale presenza di variazioni ovvero di sanzioni tali da comportare la decadenza dal beneficio. A precisarlo è il ministero del lavoro nella nota prot. n. 12607/2024 , fornendo ulteriori indicazioni attuative dell’assegno d’inclusione (Adi).

Il possesso dei requisiti. Per ottenere l’Adi è necessario essere in possesso di una serie di requisiti di tipo anagrafico ed economico-patrimoniale. Il ministero ricorda che tali requisiti di accesso alla domanda di Adi devono essere posseduti nel corso del periodo di erogazione del sussidio. Aggiunge, poi, che l’Inps, ogni mese, prima dell’erogazione della relativa mensilità di Adi, effettua una serie di verifiche in automatico.

In caso di variazioni che comportano la decadenza dall’Adi (come può succedere, ad esempio, nel caso di compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura: persone di 60 o più anni d’età o con disabilità o in condizioni di svantaggio) o in caso di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, a una convocazione da parte dei servizi sociali), il nucleo decade dal beneficio dell’Adi. In tal caso, l’aggiornamento sull’avvenuta decadenza è effettuato in via telematica dall’Inps sulle piattaforme Siisl e a Gepi.

Il monitoraggio trimestrale. Per ottenere e per conservare l’erogazione dell’Assegno di inclusione, oltre al possesso dei requisiti come visto, il richiedente è tenuto a iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e a sottoscrivere un patto di attivazione digitale (Pad). Nei successivi 120 giorni, tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare beneficiario dell’Adi devono presentarsi ai servizi sociali per il primo appuntamento, dal quale scaturirà il tipo di accompagnamento da seguire: attivazione lavorativa (sottoscrivendo un patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro) o inclusione sociale (sottoscrivendo un patto per l’inclusione sociale, Pais). Da questo momento in poi, scatta il c.d. monitoraggio trimestrale: obbligo di presentarsi presso i servizi sociali o un patronato ogni 90 giorni per confermare la propria condizione.

Gli esonerati. Dall’obbligo di monitoraggio, spiega il ministero, sono esclusi i componenti il nucleo familiare d’età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini dell’Isee, i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi a violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Il minore e l’obbligo scolastico.

L’esclusione, precisa il ministero, non opera nei confronti dei soggetti esonerati per età (pari o superiore a 60 anni) o per disabilità appartenenti a un nucleo con minorenni tenuti all’obbligo scolastico. Infatti, in tal caso, almeno un componente adulto è tenuto a sottoscrivere il Pais al fine di garantire il monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei minorenni.

INPS: i nuovi servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali modello 730/4


L’INPS – con Messaggio del 17 luglio 2024, n. 2640 – ha comunicato che, anche per il 2024, l’Istituto assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale fine, sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2024, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

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