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Autore: mondolavoro

Patente a crediti e regime sanzionatorio: i chiarimenti dell’INL


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 9 dicembre 2024, prot. n. 9326 – ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, ex art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, che sono tenuti a possedere tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Com’è noto, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4, D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.

Al riguardo, è previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000 e non soggetta alla procedura di diffida.

Per calcolare l’esatto importo della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad € 6.000.

Il trattamento fiscale dell’indennità di fine rapporto corrisposta da una Cassa di Previdenza e Assistenza


L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello del 9 dicembre 2024, n. 249 – ha affrontato la tematica del trattamento fiscale delle indennità corrisposte agli iscritti da una Cassa di Previdenza e Assistenza alla cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, è stato precisato che tale indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal fondo di previdenza alimentato in massima parte da premi di produttività o da incentivi legati all’attività dell’istituto di appartenenza e senza versamento di contributi a carico degli iscritti, deve essere assoggettata a tassazione separata ed è imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

Fondo Metasalute: le prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026


Il Fondo Metasalute (Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici) ha informato che dal 2 dicembre 2024 sono state avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.

I Progetti Speciali si riferiscono a:

  • Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
  • Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute.

Comunicato Stampa 2 dicembre 2024

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