La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 aprile 2024, n. 10680, ha deciso che al corrispettivo del patto di non concorrenza si applica la prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 5, cod. civ., trattandosi di convenzione che presuppone e trova causa nella cessazione del rapporto di lavoro, avendo la funzione di far permanere convenzionalmente a carico dell’ex dipendente l’obbligo di fedeltà previsto durante il rapporto di lavoro dall’articolo 2105, cod. civ..
Arrivano gli ammortizzatori nei mini studi professionali, quelli con un solo dipendente (finora con almeno tre dipendenti). A prevederlo è il decreto del ministero del lavoro del 21 maggio 2024, pubblicato in GU n. 159 del 9 luglio 2024, che riforma la disciplina del «Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali», Fsap, istituito con decreto del ministro del lavoro n. 104125/2019 . Tra le altre novità, l’estensione delle tutele a tutti gli apprendisti e un rincaro della contribuzione.
Il Fsap è già operativo e necessitava di un adeguamento, per recepire le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (legge bilancio 2022). Con accordo collettivo stipulato il 27 dicembre 2022, Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltuc hanno provveduto a indicare i termini di adeguamento (tra le novità: platea dei destinatari; importo, durata e causali di accesso alla prestazione, rinominata «assegno d’integrazione salariale», Ais) e mancava soltanto il decreto di approvazione per il via libera definitivo.
Il campo di applicazione della tutela
Una prima novità, dunque, è l’estensione della tutela alla platea a tutti i datori di lavoro, cioè a quelli con uno o due dipendenti, finora esclusi. Ai fini del calcolo della soglia dimensionale si tiene conto anche dei dipendenti con contratto di apprendistato (di qualunque tipo), nonché di dirigenti e lavoratori a domicilio.
Le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà
Il fondo eroga un «assegno d’integrazione salariale» a favore dei dipendenti interessati da una riduzione dell’orario di lavoro o da una sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le stesse causali previste ai fini della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria sia straordinaria.
Beneficiari sono tutti i dipendenti in possesso di un’anzianità di almeno 30 giorni (finora 90) presso lo studio, inclusi apprendisti (qualunque tipo di contratto, mentre oggi ne beneficiano solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante) e con l’eccezione dei dirigenti.
Durante il periodo di Ais, la fruizione è vincolata alla condizione che il lavoratore beneficiario si impegni in un percorso di riqualificazione. La durata massima della prestazione è pari a 26 settimane in un biennio mobile.
L’importo della prestazione è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, tra «zero» e il limite dell’orario di lavoro contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale che per il 2024 è pari a 1.311,56 euro.
La contribuzione al Fondo di solidarietà
Per il finanziamento del fondo sono previsti due tipi di contributi: ordinario e addizionale. La misura del contributo ordinario, dovuto a prescindere dall’effettivo ricorso alle prestazioni, è differenziata a seconda che i datori di lavoro che occupino in media fino a cinque, più di cinque e fino a 15 dipendenti oppure oltre 15 dipendenti. In ogni caso, il contributo è ripartito tra studio (due terzi) e lavoratori (l’altro terzo).
Il contributo addizionale, in misura fissa, è dovuto solamente nel caso di fruizione di prestazioni. È pari, per tutti gli studi, al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori, interamente a carico dello studio.
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024, n. 159 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
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