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Autore: mondolavoro

Modifiche delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata

L’INPS – con Circolare del 3 luglio 2024, n. 78 – ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’art. 1 , commi da 157 a 163, Legge n. 213/2023, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti:

  • alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL),
  • alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS),
  • alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI),
  • alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

Inoltre, sono fornite le istruzioni in merito alla disciplina delle decorrenze della pensione anticipata, ex art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011 e della pensione per i lavoratori precoci, ex art. 17 , D.L. n. 4/2019.

Per gli iscritti alle Casse pensioni richiamate in elenco, che hanno maturato una anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva.

Le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di Bilancio 2024 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

In GU il decreto sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2024, n. 154 è stato pubblicato il decreto MEF/MLPS 25 giugno 2024 , recante “Disposizioni attuative dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”.

Il provvedimento contiene le modalità di attuazione dell’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del richiamato D.Lgs. n. 216/2023.

Operazione Poseidone: chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024, ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali.

Inoltre, l’Istituto ricorda, come già precisato con circolare n. 107/2022, che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata Inps fino all’anno d’imposta 2011.

Infine, il messaggio ha offerto chiarimenti sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto ai contributi, precisando che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997, nei casi in cui siano applicabili.

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