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Autore: mondolavoro

Via libera alla Camera alla legge di conversione del D.L. Coesione

La Camera è convocata oggi 3 luglio alle ore 9.30 per la prosecuzione dell’esame degli ordini del giorno al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (approvato dal Senato) (C. 1933).

Nella seduta di martedì 2 luglio, con 190 voti favorevoli e 124 voti contrari, la Camera ha votato la fiducia sul provvedimento.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala il c.d. Bonus Giovani.

Nella tabella che segue, gli aspetti salienti della misura in commento:

Tipologia contrattuale richiestaAssunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato
Periodo di assunzione1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025
Durata del beneficio24 mesi dalla data di assunzione
Ammontare del beneficioEsonero 100% contributi INPS a carico del datore di lavoro nel limite di 500 euro mensili e fino a 650 euro qualora la sede lavorativa ovvero dell’unità produttiva che deve essere collocata in una delle regioni individuate, indipendentemente dalla residenza/domicilio del lavoratore in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.Il beneficio non si applica ai premi e contributi INAIL.
Datori di lavoro beneficiariDatori di lavoro privati
Lavoratori destinatariLavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che non risultano essere stati precedentemente occupati con contratti a tempo indeterminato.
CumulabilitàNessuna con altri esoneriAmmessa cumulabilità piena con la maxi deduzione del costo del lavoro
Condizioni richiesteRispetto principi generali art. 31, D.Lgs. n. 150/2015Il datore di lavoro non deve aver licenziato per gmo o per licenziamento collettivo nei 6 mesi antecedenti l’assunzione agevolata.

Diritto all’indennità durante la sospensione delle attività e tutela contrattuale dei magistrati onorari

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 27 giugno 2024, relativa alla causa C-41/23 – ha chiarito che una normativa nazionale non può, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, escludere i magistrati onorari, che si trovano in una situazione comparabile, dal diritto alla corresponsione dell’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel dettaglio, la CGUE ha ribadito la propria contrarietà della normativa europea rispetto a quella nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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