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Autore: mondolavoro

Adi, la sanzione vale per tutti


Paga tutta la famiglia per la distrazione del singolo. Infatti, nei casi di sospensione o decadenza dell’assegno d’inclusione, la sanzione si applica sempre all’intero nucleo familiare, con perdita di tutto il sussidio, anche se in possesso di diverse carte-Adi. Succede così, ad esempio, quando il singolo familiare non si presenta agli incontri periodici, ipotesi per la quale la sospensione scatta peraltro in automatico, a cura del sistema informativo, anche in assenza di segnalazione da parte dei servizi del lavoro o sociali. Lo precisa il ministero del lavoro nelle ultime Faq pubblicate sul sito internet.

Quali sono le sanzioni

Una prima Faq dettaglia le sanzioni con i relativi tempi di applicazione. Una volta la richiesta di Adi è accolta, si legge nella Faq, l’intero nucleo è tenuto a incontrare i servizi sociali entro 120 giorni per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad). In caso di mancato incontro, due sono le possibili conseguenze.

Trattamento pensionistico e principio di neutralizzazione

La Corte Costituzionale – con sentenza del 27 giugno 2024, n. 112 – ha affermato che non si può scegliere il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, effettuata nel momento del pensionamento, in quanto tale comportamento contrasterebbe con il principio di certezza del diritto che presidia il sistema previdenziale.

Com’è noto, il principio di neutralizzazione serve a evitare la compromissione della misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.

In tal senso, la Corte Costituzionale ha ribadito che la neutralizzazione non può essere richiesta per fuoriuscire dal sistema di calcolo retributivo, al quale il lavoratore ha avuto accesso esercitando liberamente la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria e rivelatosi poi meno conveniente, e transitare a un sistema di calcolo misto.

Compensazione di crediti INPS e INAIL in F24: i chiarimenti dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 28 giugno 2024, n. 16 – ha fornito le indicazioni operative in relazione alle modifiche, introdotte dalla Legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 39/2024 , alle procedure di compensazione di crediti tramite Mod. F24.

Al riguardo, viene precisato che i datori di lavoro:

  • hanno l’obbligo generalizzato, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
  • sono esclusi, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’AE di importo complessivamente superiore ad € 100.000;
  • possono beneficiare del posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Al riguardo, l’AE ha confermato che, a decorrere dalla data del 1° luglio, è necessario avvalersi dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa (Entratel e Fisconline) ogniqualvolta nel Mod. F24 vi siano compensazioni, comprese quelle di crediti INPS e INAIL.

Riguardo al posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, l’Amministrazione finanziaria conferma, inoltre, che per l’attuazione di tale disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2024, si rende necessaria l’adozione di provvedimenti, anche in maniera progressiva, da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

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