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Autore: mondolavoro

Equiparazione dei contributi INPS e dei premi INAIL alle obbligazioni tributarie

La Cassazione – con ordinanza del 21 giugno 2024, n. 17188 – ha chiarito che i contributi dovuti all’INPS e i premi da versare all’INAIL sono equiparabili alle obbligazioni tributarie poiché hanno natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte dalla legge: pertanto, il relativo introito è destinato ad enti pubblici e allo svolgimento di funzioni sociali.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che, in presenza di scissione societaria, rispondono del debito contributivo anche le società che vi partecipano, senza limite del patrimonio netto assegnato o residuo e in solido rispetto alle obbligazioni tributarie gravanti sulla società scissa e riferite ai periodi di imposta precedenti all’operazione di scissione.

Stato di liquidazione della cooperativa e possibile richiesta di stipendio al fondo di garanzia

La Cassazione – con ordinanza del 19 giugno 2024, n. 16848 – ha affermato che lo stato di liquidazione della società cooperativa non consente al dipendente di chiedere gli stipendi al fondo di garanzia dell’INPS.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che il provvedimento di scioglimento per mancato perseguimento dello scopo non presuppone lo stato di insolvenza della società, quindi non è equiparabile a una procedura concorsuale.

Pubblici esercizi: istituito il codice “IA” per i lavoratori intermittenti

L’Inps, con messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024, comunica di aver introdotto il nuovo codice “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da inserire nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

Il codice dev’essere utilizzato per i lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0”, alle dipendenze di datori di lavoro che svolgono un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

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