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Autore: mondolavoro

Patente solo per i nuovi appalti

Negli appalti di lavori, la patente a crediti è vincolante solamente sui nuovi affidamenti. Infatti, l’obbligo per committente o responsabile dei lavori di verificare, sulle aziende e sui lavoratori autonomi, il possesso della licenza che consente di operare nei cantieri edili (pena la sanzione da 712 a 2.563 euro), si applica solo nei confronti dei lavori affidati dal 1° ottobre.

Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 9326/2024, che illustra il regime sanzionatorio del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti). Invece, per aziende e lavoratori autonomi, il possesso della patente a crediti per poter operare nei cantieri è necessario dal 1° ottobre, pena la sanzione pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6mila euro.

La patente per operare. Dal 1° ottobre, imprese e lavoratori autonomi devono possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili. Fanno eccezione quanti effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. I crediti possono essere incrementati fino a 100. Per poter operare, tuttavia, è sufficiente averne 15.

Il regime sanzionatorio. La disciplina prevede uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. La sanzione è unica e pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, con un minimo di 6.000 euro, non soggetta a diffida.

L’Inl precisa che la base di calcolo della sanzione (cioè il valore dei lavori) si considera al netto dell’Iva. A tal fine possono essere considerati anche eventuali preventivi dell’impresa o lavoratore autonomo accettati dal committente. L’Ispettorato, inoltre, può richiedere l’esibizione del contratto o del preventivo sottoscritto per accettazione, sia all’impresa o lavoratore autonomo e sia al committente. Nei casi in cui non sia stato formalizzato e indicato il valore dei lavori, la sanzione è determinata in misura minima: 6.000 euro.

Interdizione e allontanamento dal cantiere. Quale sanzione accessoria è prevista l’esclusione, dell’impresa o lavoratore autonomo privo di patente a crediti o con meno di 15 crediti, dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi. Il provvedimento sanzionatorio è adottato dal ministero delle infrastrutture su informativa resa dall’ispettore all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

L’ispettore, infine, deve allontanare l’impresa o lavoratore autonomo dal cantiere in accertamento, informandoli dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere, temporaneo o mobile, senza patente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

La verifica del committente. La disciplina prevede, infine, che il committente o il responsabile dei lavori verifichi il possesso della patente o documento equivalente, anche nei casi di subappalto. L’Inl precisa che tale obbligo va osservato «al momento dell’affidamento dei lavori» ed è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

In mancanza, trova applicazione la sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida, indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere ai quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Invalidità civile, redditi da comunicare all’Inps


Ultima chiamata Inps sulle prestazioni d’invalidità civile. I cittadini che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 e non hanno comunicato all’Inps i propri redditi, infatti, stanno per ricevere una raccomandata con l’ultimo invito a provvedervi. Trascorsi 60 giorni senza riscontri, scatterà lo stop della prestazione (pensione d’inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ciechi civili o sordi). Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 4097/2024.

Assistenza sotto controllo. Quelle relative all’invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito del percettore. Vengono corrisposte, infatti, nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere redditi superiori ai limiti fissati per legge. In alcuni casi, oltre al limite reddituale, è imposto anche di comunicare all’Inps il proprio reddito nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Verifica del 2020. Da accertamenti effettuati, spiega l’Inps, sono stati individuati cittadini titolari delle predette prestazioni che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti: non hanno, cioè, né presentato la dichiarazione dei redditi, né comunicato i redditi all’Inps. Nei loro confronti, è stato avviato l’iter di sospensione della prestazione con l’invio del «preavviso di sospensione», a mezzo raccomandata a/r.

Ultimo avvertimento. Entro 60 giorni, gli interessati possono comunicare i redditi direttamente online o tramite gli istituti di patronato o altri intermediari con l’Inps. Trascorsi i 60 giorni senza riscontro, l’Inps procederà alla sospensione della prestazione, ma sarà ancora possibile rimediare.

Allo scadere di 120 giorni dalla sospensione senza riscontro dei redditi, la prestazione sarà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (cioè l’anno 2020). Il tutto verrà comunicato agli interessati sempre con raccomanda a/r.

Fondo bilaterale servizi ambientali: dal 18 dicembre domande su “OMNIA IS”


L’INPS – con Messaggio del 9 dicembre 2024, n. 4162 – ha reso noto che, a decorrere dal 18 dicembre 2024, è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

In linea con le nuove procedure di presentazione delle domande di integrazione salariale rilasciate sulla piattaforma “OMNIA IS”, la nuova domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all’invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di “anteprima di stampa”.

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali può essere presentata, tramite la nuova piattaforma, a partire dal 18 dicembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

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