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Autore: mondolavoro

Pubblicato il D.M. sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione

In data 26 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, contenente le modalità di attuazione dell’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del richiamato D.Lgs. n. 216/2023.

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 24 giugno 2024, n. 142 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla  corretta  modalità  di  gestione  dei  documenti  analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione (nel caso di specie, dematerializzazione di note  spese  e  documenti  che  giustificano  le  spese  sostenute  dai  dipendenti  durante  le  trasferte di lavoro e conservazione tramite un sistema informatico capace di generare la versione digitale della spesa non più modificabile dal lavoratore dipendente).

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ­ ossia, qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ai fini tributari – debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità;
  • i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali e la relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici.

Pertanto, laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Conciliazione sindacale non valida se effettuata presso la sede aziendale

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 aprile 2024, n. 10065, ha stabilito che la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale.

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