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Autore: mondolavoro

Sanzioni sul lavoro senza confini


Il passato conta nel nuovo regime sanzionatorio penale. Infatti, le condotte illecite cominciate prima del 2 marzo (data d’entrata in vigore della riforma delle sanzioni su somministrazione, appalti e distacco illeciti) e proseguite dopo tale data concorrono a quantificare le sanzioni (ad esempio, nel calcolo delle ammende il cui importo è proporzionato ai giorni di violazione). Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 1133 del 24 giugno 2024, con placet del ministero del lavoro, sciogliendo la riserva della nota n. 1091 del 18 giugno 2024 in merito al regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria introdotta dal decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 (decreto Pnrr), convertito con legge n. 56 del 29 aprile 2024.

Il ritorna del penale

Novità rilevante della riforma è stato il ripristino del rilievo penale delle violazioni relative a somministrazione, appalto e distacco, precedentemente depenalizzate, ora sanzionate dall’art. 18 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 (riforma Biagi), modificato dal decreto Pnrr, con la previsione di pene, alternative o congiunte, dell’arresto e ammenda. Le nuove sanzione hanno un importo minimo di 5mila euro (anche per un giorno di violazione della somministrazione o di appalto o distacco illeciti) e un importo massimo di 50mila euro.

Dal 2 marzo

Le nuove sanzioni penali, spiega l’Inl, trovano applicazione sulle condotte poste in essere a decorrere dall’entrata in vigore della riforma, cioè dal 2 marzo 2024. Per le condotte iniziate ed esaurite prima del 2 marzo 2024 continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa (cioè, depenalizzato).

Le condotte a cavallo

Non è lo stesso, invece, in relazione ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché alle ipotesi di appalto e di distacco privi dei requisiti di legge, che hanno una struttura continuativa nel tempo.

La natura permanente dell’illecito, spiega l’Inl, comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza ai fini sia dell’individuazione della norma applicabile sia della decorrenza del termine di prescrizione. Pertanto, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data hanno rilievo esclusivamente penale e sono soggette alle nuove pene fissate dal nuovo regime ex art. 18 del dlgs n. 276/2003.

Ai fini del calcolo dell’importo delle sanzioni di carattere proporzionale, aggiunge l’Inl, occorre tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024, perché la condotta precedente a tale data costituisce elemento di valutazione della gravità dell’illecito. Gravità che, a sua volta, determina anche una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.

In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della riforma concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria, per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

Regime intertemporale delle sanzioni


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 giugno 2024, prot. n. 1133 – ha fornito, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito al regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024, come già argomentate nella precedente Nota INL prot. n. 1091/2024 .

Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024.

Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data, continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ex art. 1, D.Lgs. n. 8/2016, in relazione al quale si fa riferimento alle indicazioni già fornite nella Circolare MLPS n. 6/2016.

Le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Infine, va chiarito che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.

Infatti, la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito e, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.

Pertanto, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

Quattordicesima mensilità: corresponsione per l’anno 2024

L’INPS – con Messaggio del 25 giugno 2024, n. 2362  – ha comunicato che con la mensilità di luglio 2024 si provvederà a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima mensilità.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.

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