Skip to main content

Autore: mondolavoro

Indennità risarcitoria tassabile

L’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore, in caso di somministrazione irregolare, ha valenza sostitutiva del reddito di lavoro dipendente non conseguito ed è assoggettata a tassazione. Questo il principio espresso dall’Amministrazione finanziaria con la Risp. n. 130/2024 .

La fattispecie analizzata ha riguardato una società, condannata dal giudice del lavoro al pagamento, in favore di una ex lavoratrice in somministrazione, di un’indennità risarcitoria. Ciò, a causa dell’accertata irregolarità della somministrazione, per il superamento dei limiti quantitativi consentiti dalla legge (art. 31, dlgs 81/2015) e dalla contrattazione collettiva applicabile. In particolare, la legge prevede che, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, le somministrazioni a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto di somministrazione, mentre per le somministrazioni a termine il limite è del 30%.

Il giudice del lavoro aveva, quindi, condannato la società al pagamento di un’indennità (art. 39, comma 2, dlgs 81/2015) pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr. L’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiedeva all’Amministrazione finanziaria il corretto trattamento tributario da riservare all’indennità menzionata. Per rispondere al quesito, l’Amministrazione ha richiamato i principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, di cui all’art. 6, commi 1 e 2, Tuir.

Ai sensi del primo comma, i redditi che concorrono a formare la base imponibile da assoggettare a imposta sono solo quelli classificati nelle categorie ivi previste (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi); il secondo comma prende in considerazione, invece, la categoria dei redditi cc.dd. “sostitutivi” e stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Per quanto concerne, in particolare, le indennità, l’Amministrazione, nel documento di prassi in commento, ha ricordato come soltanto le indennità volte a reintegrare un reddito non conseguito, c.d. “lucro cessante”, possano essere ricondotte a imposizione fiscale; restano esclusi, invece, dal prelievo tributari i proventi e le indennità diretti a ricostituire il mero patrimonio, o a risarcire la perdita economica subita, c.d. “danno emergente”.

Si tratta di principi pacificamente affermati dall’Amministrazione finanziaria. In diversi documenti di prassi (Ris. nn. 106/2009 , 356/2007 , 155/2002 ), è stato precisato, infatti, che devono essere assoggettate a tassazione solamente le indennità con una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, ossia corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni, sia presenti, che futuri, del soggetto che le percepisce; rimangono, invece, fiscalmente irrilevanti le indennità risarcitorie con una funzione di reintegrazione patrimoniale, ossia corrisposte al fine di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite.

Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 360/2009 ) concorda, sul punto, con l’Amministrazione finanziaria. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che sarebbe onere del contribuente – nella specie, del lavoratore – dimostrare che le somme percepite in base ad una definizione conciliativa della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto di lavoro, si riferiscono a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione; ciò, in quanto tali somme hanno, in via presuntiva, natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato e, quindi, di risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante, tassato ai sensi dell’art. 6, comma 2, Tuir.

Tanto premesso, l’indennità risarcitoria per somministrazione irregolare, corrisposta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, dlgs n. 81/2015, alla lavoratrice dall’istante, è finalizzata, per espressa previsione legislativa, a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive. Tale indennità è, quindi, qualificabile, secondo l’Amministrazione, come un risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente; come tale, la stessa ha una valenza sostitutiva del reddito di lavoro dipendente non conseguito dalla lavoratrice e va assoggettata a tassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, Tuir.

Come afferma Caratelli – presidente Enbic – la risposta in commento è salutata con favore, in quanto è coerente con le conseguenze civilistiche previste la somministrazione irregolare.

Pubblicata la Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza

Pubblicata la relazione relativa alla valutazione e il Rapporto di Monitoraggio dell’impatto del Reddito di Cittadinanza, per l’intero periodo di vigenza del provvedimento (1° aprile 2019-31 dicembre 2023).

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’INPS hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo di vigenza (aprile 2019-dicembre 2023), per almeno una mensilità, circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 5,3 milioni di persone.

Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RdC e di 32 per il PdC.

Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo.

L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

Nelle indagini effettuate dall’Istat, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Queste stime evidenziano la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri normativi per la selezione dei potenziali beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’Istat. Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

Sgravio per imprese che sono ricorse al contratto di solidarietà

L’Inps, con messaggio 10 giugno 2024, n. 2179, fornisce chiarimenti e modalità operative per fruire dello sgravio contributivo a favore di coloro che hanno fatto ricorso al contratto di solidarietà.

Si tratta, in via generale, dell’agevolazione prevista dall’articolo 6, D.L. 510/1996, mentre nel caso specifico la misura riguarda le modalità di recupero delle risorse residue relative all’anno 2019.

Per tale annualità, già oggetto di precedente autorizzazione (distintamente mediante la circolare Inps n. 100/2020, per i contratti di solidarietà conclusi entro il 31 ottobre 2019, e a seguire secondo quanto previsto dal messaggio Inps n. 1697/2021, che, giungendo fino a tutto il 30 settembre 2020, completa l’intero anno precedente), sono risultate, infatti, residuare delle somme, tra quelle stanziate e autorizzate, rispetto a quelle concretamente spese.

Per tale motivo, con il messaggio n. 2179/2024, l’Inps fornisce le modalità operative per il recupero, a favore degli aventi diritto, di tali somme, a partire dalla compilazione del flusso UniEmens (con indicazione della causale a credito L982) e dal preventivo riconoscimento e rilascio del Codice Autorizzazione 1W.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta