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Autore: mondolavoro

Riforma d’autunno per i commercialisti

Il «restyling» della disciplina della professione del commercialista (il decreto legislativo 139 del 2005) avverrà, da parte del Consiglio nazionale della categoria, «entro l’autunno». E, poi, il testo verrà sottoposto al vaglio delle Camere, a seguito di una «road map» nella quale, «fino al mese di ottobre», verranno raccolte osservazioni e proposte da Ordini locali e sindacati, fra le quali è già spuntata l’ipotesi di una «election week» per il rinnovo dell’intera «governance».

È il presidente nazionale Elbano de Nuccio a raccontare, in una conversazione all’indomani della due giorni di confronto, a Roma, con i vertici territoriali, come la scelta di mettere mano ad una normativa che sta per compiere 20 anni non è «una velleità di pochi», bensì «è condivisa anche da quanti, negli Ordini, hanno posizioni differenti», in prevalenza sul fronte delle modalità elettorali. Il testo punta a rivedere il percorso di accesso alla professione, rendendolo più celere, fornendo, cioè, l’opzione di svolgere il praticantato «interamente durante il corso di studi universitari».

Adesso, tiene a sottolineare la guida della categoria, «abbiamo un disallineamento di 18 mesi fra il tirocinio e il lavoro effettivo di commercialista», mentre «ci vogliono 3 anni per diventare revisore legale», prosegue, annunciando, a tal proposito, l’intento di discutere con il ministero dell’Università, oltre che con quello dell’Economia, affinché l’iter possa iniziare «già al terzo anno del corso di laurea triennale».

Una volta entrati nel mercato, poi, la sfida è usufruire di «nuovi strumenti anche per l’esercizio collettivo» dell’attività: l’articolo 2-bis, infatti, regolamenta le società e le associazioni fra professionisti (pure a carattere multidisciplinare) costituite e guidate sempre da un iscritto all’Albo, andando verso colleghi, sottolinea de Nuccio, «non più prevalentemente atomistici, ma più aggregati»; inoltre, «alla luce di normative che vedono i commercialisti protagonisti dell’impianto normativo, come nella riforma fiscale, nel codice sulla crisi d’impresa, e nel campo della sostenibilità, ad esempio, abbiamo ravvisato l’esigenza di dotarsi di un titolo specialistico» che «non si evoca», bensì si ottiene «con un riconoscimento giuridico» al termine di un percorso formativo «ad hoc».

Alla stesura dell’articolo 4 sull’incompatibilità, riferisce, «ha contribuito la Cassa dottori commercialisti», visti gli aspetti contributivi, «inviandoci una specifica proposta, finita nella bozza di testo» che, anticipa, sarà al centro dell’incontro del 19 giugno coi sindacati, che «in buona parte» hanno già fatto pervenire delle osservazioni. Quanto, infine, alle modifiche al sistema di voto, in cui gli Ordini, definiti «sano filtro di valutazione dell’azione politica» di categoria, «mantengono un ruolo intermedio» de Nuccio ritiene che potrebbero essere anche in grado di evitare casi di commissariamento del Consiglio nazionale, come avvenuto in passato.

Disoccupati anche con doppio lavoro

Il doppio lavoro non fa perdere lo status di disoccupato. Se, complessivamente, il reddito che si consegue non supera gli 8.500 euro, infatti, si possono svolgere anche più attività lavorative, di diverso tipo (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), senza perdere lo status di disoccupazione (quindi conservanti anche la Naspi eventualmente in fruizione). A precisarlo è il ministero del lavoro nell’ultimo aggiornamento alle Faq sul proprio sito internet.

Lo stato di disoccupazione

È un requisito per fruire dell’indennità di disoccupazione spettante proprio ai disoccupati, c.d. Naspi, nonché per il riconoscimento di alcune agevolazioni in caso di assunzione (in genere al datore di lavoro che assume).

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto quando: c’è assenza di impiego (subordinato o autonomo); viene resa la Did (dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro); viene stipulato un patto di servizio presso il centro per l’impiego.

Lo svolgimento di attività lavorativa

Lo stato di disoccupato si conserva anche in caso di svolgimento di attività lavorativa, purché con un reddito non superiore a quello escluso dall’imposizione fiscale: 8.500 euro nell’ipotesi di lavoro dipendente; 5.500 euro per il lavoro autonomo.

È stato chiesto al ministero se un lavoratore può conservare lo stato di disoccupato in caso di svolgimento di più attività lavorative di diverso tipo (autonome, subordinate, parasubordinate, occasionali). Il ministero risponde affermativamente a due condizioni.

Prima: che dalle diverse attività derivino redditi che non superano, in ciascuno dei rispettivi ambiti, i limiti di reddito per conservare lo stato di disoccupazione; che il reddito complessivo, quale somma dei redditi di tutte le attività svolte, sia inferiore a quello massimo per conserva lo stato di disoccupato (8.500 euro per il lavoro subordinato ovvero 5.500 euro per quello autonomo).

Inail: comunicato il nuovo tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili

L’Inail, con circolare 11 giugno 2024, n. 13, rende nota la modifica al tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea in data 6 giugno che ha portato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento portandolo al 4,25 %.

In via parallela e simultanea rispetto all’Inps, anche l’Inail ha quindi adeguato i tassi previsti per interessi in caso di dilazione, così come di sanzioni civili in caso di tardivo o omesso versamento.

Analoghe anche le misure previste rispetto all’Inps.

Quindi, nelle ipotesi di interessi dovuti per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi presentate a partire dal 12 giugno 2024, il tasso applicato sarà pari al 10,25 % (nulla cambia rispetto alle rateazioni in essere a tale data i cui importi continuano quindi ad essere invariati).

In caso di sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento, il tasso applicato sarà invece pari al 9,75 % con previsione di riduzione a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali.

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